Sentenza n. 4022/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alle sentenze rese dal Tribunale di Busto Arsizio n. 22/2025 e dal Tribunale di Lecco n. 209/2025, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.975,97;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del giudice ordinario recanti condanna al pagamento di spese legali con distrazione a favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze, una del Tribunale di Busto Arsizio e una del Tribunale di Lecco, entrambe passate in giudicato e recanti condanna del Ministero al pagamento delle spese legali, con distrazione a suo favore, per complessivi euro 1.975,97, oltre spese generali e accessori. Deduceva che, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi, l'Amministrazione non aveva provveduto al pagamento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Chiedeva l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio, con distrazione a favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito producendo documentazione attestante la liquidazione delle spese relative alla sentenza del Tribunale di Lecco.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 209/2025, poiché l'Amministrazione aveva prodotto documentazione non contestata attestante l'avvenuta liquidazione delle relative spese. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 22/2025: il titolo era stato notificato l'8 ottobre 2025, era passato in giudicato e il ricorso era stato notificato l'8 maggio 2026, dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, sempre che non avesse già adempiuto nelle more. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 400 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione di un titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dall'Amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme, purché sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La produzione in giudizio di documentazione attestante l'avvenuta liquidazione o esecuzione della somma dovuta, non contestata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente al capo del giudicato cui la documentazione si riferisce.
- In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'eventuale persistente inadempimento e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso ulteriore per l'attività di commissario ad acta.
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