Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32214/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva proposto ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2008 al Tribunale di Venezia contro il rigetto della Commissione territoriale della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per qualsiasi forma di protezione. Proposto ricorso per cassazione, la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio di ammissibilità: la procura speciale depositata per il giudizio di cassazione era apposta su foglio separato ma priva della certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. È stato inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per il ricorso non era validamente certificata quanto alla data di rilascio, come richiesto in modo speciale dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite che impone la certificazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, osservando che il difensore deve attestare tale requisito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione non si era costituita ritualmente con controricorso. Disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 101, comma 2, cod. proc. civ.

    Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio senza necessità di contraddittorio preventivo, quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.

  • art. 365 cod. proc. civ.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma richiamata per l'assegnazione del ricorso all'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Il requisito speciale della procura previsto dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 prevale sulla disciplina ordinaria degli artt. 83 e 365 c.p.c. e costituisce una condizione di ammissibilità autonoma e rigorosa.
  • Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte di cassazione anche senza previo contraddittorio, quando attengono a profili processuali che la parte diligente deve considerare.
  • La mancata rituale costituzione della parte intimata mediante controricorso esclude la statuizione sulle spese in suo favore o a suo carico, salvo diversa disciplina del caso concreto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.