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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22435/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. La pretesa traeva origine dalla presentazione di un bilancio rettificativo successivo alla dichiarazione originaria: la società sosteneva che il nuovo bilancio, depositato presso la CCIAA, evidenziasse maggiori costi sostenuti nel 2007 e quindi un minor imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la cartella, affermando che, in mancanza di dichiarazione integrativa, il deposito del nuovo bilancio non imponesse all’Ufficio di considerare le rettifiche e che l’omesso invio integrasse una violazione sostanziale. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 2 d.P.R. 322/1998, 10 L. 212/2000 e 97 Cost., sostenendo che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, il contribuente può comunque opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, anche senza previa dichiarazione integrativa nei termini.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il contribuente, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa e dai termini per il suo invio, può sempre contestare in sede contenziosa la maggiore pretesa tributaria allegando errori della dichiarazione incidenti sull’obbligazione fiscale. Ha inoltre precisato che la disciplina introdotta nel 2016 sulle dichiarazioni integrative non ha natura interpretativa e non è retroattiva. La CTR, nel qualificare come violazione sostanziale il mancato invio della dichiarazione integrativa e nel ritenere irrilevante il nuovo bilancio depositato, non si è attenuta a tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge da parte della sentenza impugnata.

  • art. 2 d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione dei redditi può essere integrata per correggere errori od omissioni; la disciplina novellata non ha natura interpretativa e non si applica retroattivamente al caso di specie.

  • art. 2 d.P.R. n. 322/1998

    La dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente è soggetta a termini, ma ciò non preclude la contestazione giudiziale della pretesa fiscale fondata sulla dichiarazione errata.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di tutela dell’affidamento e correttezza dell’azione amministrativa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Indicato come termine entro cui è esercitabile l’emenda della dichiarazione che sia in grado di determinare un danno per l’amministrazione.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in relazione all’istanza di rimborso dei versamenti diretti, esercitabile entro 48 mesi dal versamento.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Indicato come termine oltre il quale non è più possibile integrare la dichiarazione IVA secondo la disciplina novellata.

  • art. 5 d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016

    Ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative per redditi, IRAP e IVA, eliminando la distinzione tra rettifiche "a favore" e "a sfavore", ma senza efficacia retroattiva.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato solo per escludere che la fattispecie riguardasse il termine biennale di esercizio della detrazione IVA.

Massime di principio

  • Il contribuente può sempre contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione, anche se non abbia presentato una dichiarazione integrativa nei termini.
  • La mancata presentazione della dichiarazione integrativa non impedisce, di per sé, al giudice tributario di esaminare la fondatezza sostanziale della pretesa fiscale sulla base della documentazione prodotta dal contribuente.
  • La disciplina introdotta nel 2016 in tema di dichiarazioni integrative non ha natura interpretativa e non può essere applicata retroattivamente a fattispecie anteriori.
  • Quando la controversia non riguarda l’esercizio della detrazione IVA ma la rettifica di errori dichiarativi incidenti sull’imponibile, non opera la logica del termine biennale di detrazione come limite alla difesa del contribuente in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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