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Sentenza

Sentenza n. 1714/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.117/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202504490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero del giudicato che lo condannava ad attribuire alla ricorrente la Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 117/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha chiesto di ordinare al Ministero l'esecuzione del giudicato mediante l'attribuzione della somma complessiva di 1.000 euro, di applicare una penalità di mora, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di liquidare le spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica mediante PEC, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il giudice amministrativo adito, le parti contendenti o gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. È stata inoltre esaminata l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio, la sanabilità del vizio e la possibile concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente gli elementi necessari a identificare la controversia, quando la procura sia redatta su foglio separato rispetto al ricorso. La mera estrazione di una copia informatica della procura analogica e il suo deposito o invio telematico insieme al ricorso non rendono la procura automaticamente speciale né colmano la sua genericità. L'eccezione opera soltanto quando la procura sia apposta in calce o a margine del ricorso in un contesto documentale unitario, mentre non è estensibile al caso di procura analogica separata allegata a un ricorso nativo digitale. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e non può essere formata successivamente alla sua redazione. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante il combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso che deve sussistere al momento della proposizione. Ha escluso anche l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisando un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non avrebbe innovato il quadro normativo, ma confermato uno degli orientamenti già esistenti, rispetto ai quali la parte avrebbe potuto adottare una condotta più prudente. L'assenza del difensore della ricorrente non imponeva l'adozione dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata presenza in camera di consiglio comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere gli elementi utili a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio non opera quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare la mancanza o la genericità della procura speciale quando il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra orientamenti interpretativi già esistenti, quello meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica assimila il deposito telematico della copia informatica della procura separata alla procura apposta in calce quanto agli effetti formali, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra necessariamente la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la funzione della difesa tecnica e l'esigenza di una procura adeguatamente riferita alla controversia.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato posto in esecuzione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare in modo sufficientemente preciso la controversia, indicando almeno gli elementi essenziali relativi all'oggetto, alle parti e all'autorità giudiziaria; una procura separata dal ricorso che contenga soltanto un riferimento generico alla materia è inidonea e rende il ricorso inammissibile.
  • La procura analogica redatta su foglio separato e depositata o notificata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa valida procura speciale per il solo collegamento telematico con il ricorso: la procura deve recare autonomamente elementi idonei a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito del ricorso.
  • La genericità o mancanza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il rinvio all'art. 182, comma 2, c.p.c. e non consente la rinnovazione della procura dopo la proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non è concedibile quando la parte, in presenza di orientamenti interpretativi già disponibili, abbia scelto l'opzione meno prudente: la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa idonea alla rimessione in termini.
  • L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non richiede l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. quando il difensore non sia presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaVizi formali non invalidanti

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