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Sentenza

Sentenza del 28/02/2022 n. 6604 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava avvisi di accertamento TIA per gli anni 2006-2009 sostenendo che la tariffa doveva applicarsi solo alle superfici adibite ad uffici e servizi e non alle maggiori superfici destinate al ciclo delle lavorazioni industriali dove si producevano rifiuti speciali non assimilabili (in quantità superiore ai limiti previsti dal regolamento comunale). Contestava altresì l'applicazione dell'IVA sugli atti di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR Toscana e rinviando la causa alla CTR della Toscana in diversa composizione. Ha ritenuto che la CTR aveva illegittimamente applicato la delibera comunale n.28/2004 che assimilava i rifiuti indipendentemente dalla quantità (in contrasto con il D.Lgs. n.22/1997 che richiede criteri di qualità e quantità) e doveva disapplicarla; conseguentemente la CTR dovrà verificare se la contribuente abbia provato i presupposti per l'esenzione delle superfici ai sensi del D.Lgs. n.507/1993, art.62, comma 3. Inoltre la Corte ha affermato che la TIA di cui al D.Lgs. n.22/1997 ha natura tributaria e non è soggetta ad IVA, per cui la pretesa IVA è illegittima.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), art. 49, comma 3

    "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato ... a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale"

    Stabilisce il carattere universale della TIA: la tariffa si applica a tutti i locali del territorio comunale potenzialmente produttivi di rifiuti.

  • D.Lgs. n. 22/1997, art. 49, comma 4

    Prevede che la tariffa sia composta da una quota fissa e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, per assicurare la copertura dei costi.

  • D.Lgs. n. 22/1997, art. 49, comma 14

    "sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi"

    Riconosce una riduzione della quota variabile della tariffa per il produttore che dimostri l'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati.

  • D.Lgs. n. 22/1997, art. 21, comma 2, lett. g)

    Attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani mediante regolamento, ma nel rispetto dei criteri di qualità e quantità: la regolamentazione comunale non può prescindere dal criterio quantitativo.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3

    "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali"

    Esclude dal computo della superficie tassabile le aree in cui, per struttura e destinazione, si formano rifiuti speciali non assimilabili.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 3

    Norma di principio sull'applicazione dell'IVA; la Corte ha interpretato che la TIA è tributo e non corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA, quindi non imponibile ai fini IVA.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Attribuisce alle Commissioni tributarie il potere-dovere di disapplicare regolamenti o atti generali illegittimi rilevanti ai fini della decisione, se dedotti in giudizio.

  • Codice civile, art. 2697

    Principio dell'onere della prova: grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione o della riduzione tariffaria.

  • Regolamento Comunale del Comune di Capannori, Delib. 20 aprile 2004, n. 27 (art. 16 e 17)

    Disciplina criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; l'assenza o il disconoscimento del criterio quantitativo può rendere illegittima l'assimilazione.

  • Delib. Comune di Capannori, n. 28/2004

    Aveva disposto l'assimilazione dei rifiuti indipendentemente dalle quantità; la Corte ha ritenuto tale disposizione in contrasto con la normativa sovraordinata e quindi illegittima.

Massime di principio

  • La TIA (tariffa di igiene ambientale) ha natura tributaria e non è soggetta ad IVA: le pretese di IVA sugli avvisi TIA sono illegittime.
  • I regolamenti comunali che assimilano rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani devono rispettare i criteri di qualità e di quantità previsti dal D.Lgs. n.22/1997; una norma regolamentare che prescinda dal criterio quantitativo è illegittima e va disapplicata dal giudice tributario.
  • Se l'assimilazione è disapplicata, trova applicazione la disciplina che esclude dalla superficie tassabile le aree in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili (D.Lgs. n.507/1993, art.62, comma 3).
  • L'onere della prova grava sul contribuente: per ottenere l'esenzione o la riduzione deve provare la produzione di rifiuti speciali non assimilabili (documentazione tipo MUD, attestazioni di avviamento al recupero, contratti/conferimenti a soggetti autorizzati) e, se del caso, aver presentato tempestive istanze amministrative per il riconoscimento della riduzione/esenzione.
  • Va distinto il meccanismo: la riduzione della quota variabile si applica per rifiuti assimilati avviati al recupero (con attestazione), mentre l'esenzione di porzioni di superficie si applica per aree dove si formano rifiuti speciali non assimilabili.
  • Il giudice tributario può e deve disapplicare norme/regolamenti comunali illegittimi quando rilevanti per la decisione, rimettendo poi la valutazione al giudice di merito per accertare i fatti e l'onere probatorio.

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