Sentenza n. 272/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento provvedimento del Questore della Provincia di Perugia Rif. -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui si respingeva l’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Perugia di irricevibilità o rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Perugia aveva dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR ha rilevato che le controversie relative ai permessi di soggiorno per motivi familiari disciplinati dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998 rientrano, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, nella giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, individuando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La decisione è fondata sull’orientamento costante della Corte di cassazione a Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 286/1998 spettano al giudice ordinario. Il ricorso può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario nei termini di legge, in applicazione dell’art. 59 della legge n. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell’indicazione fuorviante sulla giurisdizione contenuta nel provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
Le controversie relative al permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 59 l. 69/2009
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini di legge, dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Disciplina la translatio iudicii e la riproposizione della domanda davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la causa può essere riproposta davanti a quest’ultimo nei termini di legge, secondo il meccanismo previsto dall’art. 59 della legge n. 69/2009 e dall’art. 11 c.p.a.
- L’indicazione fuorviante sulla giurisdizione contenuta nel provvedimento impugnato può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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