Cassazione Civile, Ordinanza n. 33092/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'amministrazione finanziaria contestava maggiori IRPEF, IVA e IRAP in relazione alla vendita di una rilevante partita di vino da parte di un'azienda agricola caduta in comunione ereditaria. I ricorrenti avevano impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che la vendita non fosse riferibile alla comunione ereditaria ma al solo altro partecipante alla comunione, il quale avrebbe gestito autonomamente l'operazione e incassato i proventi in dissenso rispetto alla maggioranza dei comunisti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. n. 537/1993, come interpretato dall'art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006, e dell'art. 627 c.p., ma la Corte ha rilevato d'ufficio, in via preliminare e assorbente, il difetto di litisconsorzio necessario originario, poiché l'accertamento tributario riguardava una pretesa da imputare ai partecipanti all'attività svolta in forma associata e quindi avrebbe dovuto coinvolgere tutti i soggetti interessati sin dal primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario originario. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato le parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti dell'altro partecipante alla comunione/società di fatto e siano liquidate anche le spese del giudizio di legittimità. La decisione sul merito dell'avviso di accertamento è rimasta assorbita.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come norma processuale per denunciare la violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
art. 14, l. n. 537/1993
È evocato quale norma oggetto della censura di violazione e falsa applicazione, in relazione alla disciplina fiscale delle somme e dei redditi contestati.
art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223/2006
È richiamato come norma interpretativa dell'art. 14 l. n. 537/1993.
art. 627 c.p.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne sviluppa specificamente l'applicazione, avendo deciso la causa sul preliminare difetto di litisconsorzio.
art. 2247 c.c.
È richiamato per qualificare la società di fatto, individuata nella comunione ereditaria che esercita in comune l'attività di impresa.
art. 5, TUIR
"I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili"; "le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali"
La Corte ne desume che, ove la comunione ereditaria eserciti di fatto un'impresa, i redditi sono imputati direttamente ai partecipanti/soci e l'accertamento investe inscindibilmente tutti i soggetti del rapporto.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14
La Corte afferma che, nei giudizi tributari aventi ad oggetto accertamenti unitari su redditi imputati per trasparenza, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, pena la nullità assoluta del giudizio.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 29
È menzionato solo quale possibile sede di riunione dei giudizi, in via accessoria rispetto all'integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario che investe un accertamento unitario di redditi imputati per trasparenza, il ricorso proposto da uno dei soggetti interessati riguarda inscindibilmente tutti i partecipanti al rapporto sostanziale, salvo questioni personali di uno solo di essi.
- Quando la pretesa fiscale concerne elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, sussiste litisconsorzio necessario originario e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo in ogni stato e grado, rilevabile anche d'ufficio.
- La comunione ereditaria che continui l'esercizio di un'impresa agricola può, secondo le modalità concrete di gestione, assumere i caratteri di una società di fatto; in tal caso trova applicazione la disciplina dell'imputazione diretta dei redditi ai partecipanti.
- Ai fini della validità del processo tributario non rileva che l'operazione contestata sia stata materialmente compiuta o incassata solo da uno dei partecipanti, se l'accertamento riguarda redditi riferibili alla compagine unitaria che esercita l'attività d'impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32925/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32926/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32927/2022 del 09/11/2022
- ordinanza_civile · 9 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 32928/2022 del 09/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →