Cassazione Civile, Ordinanza n. 12253/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un professionista, esercente attività di consulente del lavoro, maggiori compensi non dichiarati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento analitico-induttivo ma preferendo, per la quantificazione del reddito, un criterio diverso fondato sui risultati dello studio di settore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che il giudice di merito avesse sostituito al metodo di accertamento scelto dall'Ufficio un diverso criterio di determinazione del reddito, così incidendo sulla discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta del metodo accertativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, quando l'Ufficio motiva adeguatamente un accertamento analitico-induttivo, specificando gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrando la loro astratta idoneità a far emergere capacità contributiva non dichiarata, l'atto è assistito da una presunzione di legittimità; in tale situazione l'Ufficio non deve provare altro se non quanto emerge dal procedimento inferenziale, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni contestate. La CTR, pur avendo ritenuto legittimo il metodo di accertamento adottato dal Fisco, ha errato nel sostituire alla quantificazione fondata sui dati contabili e sulle differenze tariffarie il diverso parametro ricavato dagli studi di settore, che sono solo presunzioni semplici e appartengono a una procedura accertativa diversa e standardizzata. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni poste a base dell'accertamento fiscale
art. 2729 c.c.
richiamato per la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma che consente l'accertamento analitico-induttivo e riserva all'Amministrazione finanziaria la scelta del metodo di accertamento più idoneo a ricostruire il reddito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
richiamato per la disciplina del procedimento camerale
L. 25 ottobre 2016, n. 197
legge di conversione del decreto-legge richiamato
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente la rettifica del reddito sulla base di controlli sulle scritture e registrazioni contabili, con apprezzamento degli indici di inattendibilità
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo dei redditi, se l'Ufficio espone in modo specifico gli elementi di inattendibilità delle scritture contabili e dimostra che essi sono astrattamente idonei a far emergere redditi non dichiarati, l'atto di rettifica è assistito da presunzione di legittimità.
- In tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire una prova ulteriore rispetto al ragionamento inferenziale fondato sulle risultanze contabili contestate; spetta invece al contribuente dimostrare la correttezza delle operazioni effettuate e superare la presunzione posta a base dell'accertamento.
- Il giudice tributario, una volta ritenuta legittima la scelta del metodo accertativo dell'Ufficio, non può sostituire a tale metodo un diverso criterio di quantificazione del reddito fondato su parametri diversi e standardizzati, se ciò equivale a negare la discrezionalità tecnica riconosciuta all'Amministrazione nella selezione degli indici più idonei al caso concreto.
- Gli studi di settore, in quanto strumenti fondati su presunzioni semplici e su una procedura accertativa diversa, non possono prevalere automaticamente su un accertamento analitico-induttivo correttamente motivato e supportato da elementi contabili specifici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12071/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12072/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12073/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12077/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12079/2024 del 06/05/2024
- ordinanza_civile · 6 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12081/2024 del 06/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →