Cassazione Penale, Sentenza n. 38183/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, lamentando che la Corte territoriale non aveva riascoltato il teste Capugna e non aveva approfondito le dichiarazioni confessorie dell'imputato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata configurabilità dell'ipotesi lieve di cui all'art. 648-bis, comma 3, c.p., sostenendo che la Corte di merito aveva escluso la fattispecie lieve sulla base di congetture e motivazione illogica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla rinnovazione dell'istruttoria, ricordando che la rinnovazione in appello è eccezionale e sottratta a sindacato rigoroso in questa sede, e che il ricorrente aveva evocato genericamente l'esigenza di ulteriore istruttoria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'Appello aveva correttamente escluso la configurabilità della fattispecie lieve dell'art. 648-bis, comma 3, in considerazione del fatto che il reato presupposto era un furto aggravato di autovettura (bene usualmente esposto alla pubblica fede), circostanza emergente dagli atti e non adeguatamente contestata dalla difesa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. comma 3
La Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve del terzo comma perché il reato presupposto era un furto aggravato di autovettura, bene esposto alla pubblica fede; pertanto non si poteva riconoscere la fattispecie attenuata.
art. 485 c.p.
Nel provvedimento di merito risultava un'assoluzione per non essere la condotta prevista dalla legge come reato (capo c della sentenza di merito).
artt. 476-482 c.p.
La Corte d'Appello aveva dichiarato che non si doveva procedere per tali reati per intervenuta prescrizione; la Cassazione non ha ritenuto fondata alcuna censura su questo punto nel ricorso qui esaminato.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilita del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati profili di colpa del ricorso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (nel caso, euro 3.000).
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, Sent. n. 12602 del 17/12/2015)
Principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello e' istituto eccezionale, utilizzabile solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; tale valutazione rientra nella discrezionalita del giudice di merito e non e' facilmente sindacabile in Cassazione.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e' eccezionale: il ricorrente deve indicare in modo preciso e motivato la necessita di nuovi accertamenti; semplici affermazioni generiche non giustificano la riascolto e non sono efficaci in sede di legittimità.
- La fattispecie attenuata dell'art. 648-bis, comma 3, c.p. non può essere riconosciuta quando il reato presupposto sia un furto aggravato su beni 'esposti alla pubblica fede' (es. autovetture) ove tale circostanza emerga dagli atti e non venga adeguatamente contestata dalla difesa.
- Le valutazioni di merito sulle circostanze di fatto (es. qualificazione del reato presupposto, gravita dell'illecito) sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicita della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese processuali e possibile condanna alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se emergono profili di colpa nel ricorso.
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