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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02842/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di riscatto agrario proposta dalla proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo, diretta contro l'acquirente di terreni confinanti e contigui, venduti da una pluralità di soggetti. La convenuta, in via subordinata, aveva chiesto manleva verso i propri danti causa e la loro chiamata in causa. Dopo la chiamata dei terzi, il processo fu dichiarato interrotto per il decesso di alcuni chiamati. La ricorrente notificò atto di riassunzione alla convenuta e agli eredi dei chiamati deceduti; alcuni eredi eccepirono la nullità dell'atto di riassunzione perché non riportava correttamente petitum e causa petendi. Il Tribunale dichiarò l'estinzione del processo e la Corte d'appello confermò. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 156 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'atto di riassunzione nei confronti della sola convenuta era completo e che comunque la nullità era sanata dalla costituzione senza eccezioni; 2) violazione dell'art. 103 c.p.c., assumendo che si trattasse di litisconsorzio facoltativo e che l'estinzione potesse operare solo verso i terzi chiamati, non verso la convenuta; 3) violazione dell'art. 307 c.p.c., sostenendo che in caso di nullità dell'atto di riassunzione il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione ex art. 164 c.p.c., anziché dichiarare l'estinzione automatica del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché, a seguito della chiamata in garanzia e manleva dei terzi, si era formato un litisconsorzio necessario processuale con inscindibilità delle cause tra parti originarie e terzi chiamati; di conseguenza, dopo l'interruzione, la riassunzione doveva essere effettuata nei confronti di tutte le parti, senza possibilità di estinzione parziale. Ha inoltre dichiarato inammissibile per novità il terzo motivo, rilevando che la questione dell'eventuale rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c. non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito e che in cassazione non possono proporsi questioni nuove. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per la singolarità della fattispecie; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per sostenere la sanatoria della nullità dell'atto di riassunzione per raggiungimento dello scopo; la Corte non accoglie la censura perché reputa assorbente l'erroneo presupposto del litisconsorzio facoltativo.

  • art. 103 c.p.c.

    la Corte esclude che nel caso si trattasse di litisconsorzio facoltativo, affermando invece la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale a seguito della chiamata in garanzia/manleva dei terzi.

  • art. 307 c.p.c.

    la ricorrente sostiene che la nullità dell'atto di riassunzione non comporti estinzione automatica; la Corte dichiara però inammissibile la censura perché nuova rispetto al giudizio di merito.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma che imporrebbe la rinnovazione dell'atto mancante di requisiti essenziali; la Corte non esamina il merito della doglianza per novità della questione.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per affermare il dovere del giudice di evitare formalità superflue e di assicurare la ragionevole durata del processo, senza disporre integrazioni del contraddittorio inutili in presenza di ricorso prima facie infondato o inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di merito, una parte originaria chiama in causa terzi per garanzia o manleva, può determinarsi un litisconsorzio necessario processuale con inscindibilità delle cause; dopo l'interruzione, la riassunzione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti interessate.
  • In presenza di litisconsorzio necessario processuale, non è ammissibile una riassunzione solo parziale del processo né una declaratoria di estinzione limitata ad alcuni soggetti del rapporto processuale.
  • La sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo non può essere utilmente invocata se la censura presuppone erroneamente la separabilità delle cause o l'assenza di litisconsorzio necessario.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non specificamente dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare dove e come la questione sia stata proposta nei precedenti gradi, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
  • Il giudice di legittimità, in funzione di economia processuale e ragionevole durata, può omettere iniziative istruttorie o integrative del contraddittorio quando il ricorso appaia prima facie infondato o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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