Sentenza n. 1773/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un edificio realizzato nel 1983 entro la fascia di 150 metri dalla battigia, hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria richiesto nel 1986 e la successiva ordinanza di demolizione notificata nel dicembre 2024. Hanno sostenuto, in via preliminare, di avere conosciuto il diniego soltanto con la notifica dell'ordinanza di demolizione, contestando quindi la tardività dell'impugnazione. Nel merito hanno dedotto: violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento, per mancata comunicazione dei motivi ostativi e carenza di contraddittorio; violazione e falsa applicazione della disciplina regionale sul vincolo costiero, sostenendo che nel 1983 non fosse ancora operante un divieto assoluto di edificazione entro 150 metri dalla battigia e che l'art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991 non avesse natura di interpretazione autentica retroattiva dell'art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976; eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, travisamento dei fatti, arbitrarietà e illogicità. L'ordinanza di demolizione è stata censurata anche per illegittimità derivata.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità oggettiva degli atti impugnati e contitolarità dell'immobile. Ha ritenuto di poter prescindere dall'eccezione comunale di tardività del ricorso contro il diniego, poiché le censure erano comunque infondate nel merito. La collocazione dell'immobile entro i 150 metri dalla battigia, non contestata, comporta l'inedificabilità assoluta e rende l'opera insanabile ai sensi dell'art. 33 l. 47/1985. Il divieto regionale riguarda anche i privati sin dall'entrata in vigore della l.r. n. 78/1976, salvo le opere iniziate anteriormente e con strutture essenziali completate entro il 31 dicembre 1976, nonché le opere direttamente destinate alla fruizione del mare; un edificio abitativo non rientra in tali eccezioni. L'art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991 è stato ritenuto autenticamente interpretativo e quindi retroattivo, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, senza lesione di un legittimo affidamento. Anche la censura procedimentale è stata respinta: il Comune aveva dato atto dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento e, comunque, l'eventuale omissione del contraddittorio sarebbe stata non invalidante, trattandosi di attività vincolata fondata sull'insanabilità oggettiva dell'opera. Conseguentemente è stata respinta anche l'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33 l. 47/1985
L'inedificabilità assoluta entro la fascia di 150 metri dalla battigia impedisce la sanatoria delle opere abusive.
art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976
Il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia opera anche nei confronti dei privati sin dall'entrata in vigore della disposizione, salvo le eccezioni previste dalla disciplina.
art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991
«le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia»; «entro detta fascia sono consentite» solo «opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati».
La disposizione ha natura di interpretazione autentica dell'art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976 e chiarisce retroattivamente che il divieto vale anche per i privati fin dal 1976.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
Richiamato dal diniego quale fondamento del regime di insanabilità dell'opera.
art. 7 l. 241/1990
La relativa censura è stata respinta poiché il Comune aveva dato atto dell'invio della comunicazione di avvio e, comunque, l'eventuale omissione non avrebbe invalidato un'attività vincolata.
art. 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio risultava inviata mediante raccomandata, restituita per compiuta giacenza.
art. 10-bis l. 241/1990
L'eventuale mancata comunicazione dei motivi ostativi non è stata ritenuta invalidante, perché l'esito negativo della sanatoria era imposto dall'inedificabilità assoluta dell'area.
art. 21-octies l. 241/1990
Applicato quanto alla non invalidità del vizio procedimentale in presenza di un provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i giudizi per identità degli atti impugnati e contitolarità dell'immobile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti ricorrenti e delle loro proprietà.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La realizzazione di un'opera abusiva entro la fascia di 150 metri dalla battigia in Sicilia, quando l'opera non sia direttamente destinata alla fruizione del mare e non rientri nelle eccezioni temporali previste dalla legge, comporta inedificabilità assoluta e insanabilità ai sensi della disciplina sul condono edilizio.
- L'art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991 ha natura di interpretazione autentica dell'art. 15 l.r. Sicilia n. 78/1976; pertanto il divieto di edificare entro 150 metri dalla battigia vale anche nei confronti dei privati sin dal 1976.
- L'affidamento del privato fondato su una precedente interpretazione diversa di una disposizione non integra, di per sé, un affidamento legittimo meritevole di tutela quando una successiva norma di interpretazione autentica chiarisca uno dei significati già ricompresi nella disposizione originaria.
- La mancata o irregolare partecipazione procedimentale non determina l'annullabilità di un diniego di sanatoria edilizia quando l'accertamento dell'insanabilità è vincolato e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, in ragione dell'inedificabilità assoluta dell'area.
- L'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione presuppone l'illegittimità dell'atto presupposto; quando il diniego di sanatoria è legittimo, non può essere accolta la censura derivata contro l'ordinanza repressiva.
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