Cassazione Penale, Sentenza n. 4918/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. e confermata dal Tribunale del riesame, per il reato di porto di arma da sparo in luogo pubblico in concorso con altro, aggravato dall'impiego del metodo mafioso e finalizzato ad agevolare un'associazione mafiosa (artt. 110, 61 n.2 c.p., art. 4 L. n. 895/1967, 416-bis.1 c.p.). Il ricorso deduceva: carenza e apparenza di motivazione; difetto di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari da parte dei giudici di merito; irrazionalità e insufficienza della valutazione delle intercettazioni (presunte dichiarazioni de relato, voci di paese); omessa considerazione degli elementi favorevoli all'imputato; errata qualificazione e carenza probatoria rispetto all'aggravante di metodo mafioso; sproporzione della misura e mancata considerazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte censure fossero generiche e mancanti dei requisiti di specificità richiesti (art. 581 lett. c c.p.p.), che la Corte non potesse rivedere i fatti o riequilibrare la valutazione indiziaria operata dal giudice di merito e che, alla luce del testo dell'ordinanza impugnata, il G.i.p. e il Tribunale avevano svolto una motivazione e una ricostruzione logica congrue (anche in relazione alle intercettazioni e alla valutazione delle contraddizioni delle dichiarazioni di altri soggetti). La Corte ha inoltre chiarito i limiti del sindacato in Cassazione (controllo di logicità e coerenza, non revisione dei fatti) e ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il tribunale del riesame annulla il provvedimento quando sia assente l'autonoma valutazione richiesta all'organo che emette la misura inaudita altera parte (art. 292 c.p.p.), ma che la medesima autonoma valutazione non è richiesta al tribunale del riesame nella stessa misura; ha poi confermato la rilevanza probatoria delle intercettazioni e rigettato la censura sull'aggravante per mancanza di specificità deduttiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di rito (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato; usato per inquadrare la partecipazione di GRASSO insieme a terzi nella condotta di porto arma e danneggiamento.
art. 61, n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante (modalità mafiosa) richiamata per aumentare la gravità della condotta contestata.
art. 4 L. n. 895/1967
Norma richiamata in relazione ai reati in materia di armi; utilizzata per contestare il porto/detenzione di arma da fuoco.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'uso del metodo mafioso/finalità di favorire associazione mafiosa; la Corte ha richiamato la necessità di specificità probatoria ma ha ritenuto che i giudici di merito avessero fornito argomentazioni sufficienti sul punto, e ha censurato la genericità delle doglianze difensive.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Stabilisce che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se manca l'autonoma valutazione richiesta, limitando l'intervento ad adiuvandum del riesame; la Corte ha applicato questo principio richiamando la differenza tra obblighi motivazionali del G.i.p. e del tribunale del riesame.
art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
Prescrive l'autonoma valutazione, a pena di nullità, per il giudice che emette la misura inaudita altera parte; la Corte ha ricordato che tale requisito è funzionale all'equidistanza fra ufficio requirente e giudicante e si applica al G.i.p., con disciplina diversa per il tribunale del riesame.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, comm[a] 3-bis cod. proc. pen. ... \\ \/ (citazione parziale nel testo)
Previsione della presunzione relativa che rende prevalente l'applicazione della custodia cautelare per determinati delitti salvo elementi che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive; la Corte ha richiamato che il Tribunale ha motivato l'esistenza delle esigenze cautelari anche alla luce di questa disposizione.
art. 274 cod. proc. pen.
Fa riferimento alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga); la Corte ha valutato la motivazione del Tribunale su tali esigenze come congrua e sufficiente.
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede i requisiti di specificità dell'impugnazione: la Corte ha rilevato che il ricorso in cassazione doveva essere dettagliato e puntuale e che molte doglianze erano generiche e quindi inammissibili.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso in cassazione; la difesa ha richiamato queste lettere ma la Corte ha valutato che le censure non rispettavano i limiti di specificità e di sindacato consentiti.
art. 192 cod. proc. pen.
Norme sulla valutazione della prova; citata in relazione alla discussione sulla necessità di riscontri per le intercettazioni, la Corte ha richiamato la giurisprudenza che attribuisce piena valenza probatoria alle intercettazioni regolarmente autorizzate.
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Riguarda le cautele nella utilizzazione delle intercettazioni e le cautele probatorie; è stato richiamato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto inadeguate le deduzioni critiche.
Articoli costituzionali e convenzionali (art. 3, 24, 27, 111 Cost.; art. 6 e 14 CEDU)
Richiamati dalla difesa in tema di garanzie processuali, diritto di difesa e corretto bilanciamento delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i principi invocati non fossero stati specificamente violati alla luce della motivazione del Tribunale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla sentenza; la Corte ha disposto gli adempimenti di rito.
Massime di principio
- Per impugnare con successo un provvedimento de libertate in Cassazione è necessario rispettare i requisiti di specificità: le censure devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato (art. 581 lett. c c.p.p.).
- La Corte di cassazione è limitata al sindacato di legalità e logicità della motivazione: non può riconsiderare i fatti né riformulare la valutazione degli elementi di prova salvo evidenti illogicità o violazioni di legge.
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' a pena di nullità grava in modo stringente sul giudice che emette la misura inaudita altera parte (G.i.p. ex art. 292 c.p.p.); il tribunale del riesame ha obblighi motivazionali ma non sempre la stessa forma di autonoma rielaborazione richiesta al giudice originario (art. 309, comma 9 c.p.p.).
- Le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno pieno valore probatorio e non richiedono necessariamente ulteriori elementi di corroborazione: le critiche sulla presunta 'de relato' o voci correnti devono essere specificamente motivate per incidere sulla valutazione (giurisprudenza di legittimità richiamata).
- Per invocare aggravanti legate al metodo mafioso (es. art. 416-bis.1) occorre indicare elementi concreti e sintomatici che giustifichino la qualificazione; deduzioni generiche o basate su meri sospetti/dicerie risultano insufficienti.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) deve essere valutata con concretezza e attualità; tuttavia la Corte di legittimità verifica soltanto la congruità e la logicità delle argomentazioni del giudice di merito, non la loro diversificazione fattuale.
- Se il ricorso risulta manifestamente generico o ripetitivo rispetto alle argomentazioni già svolte in sede di merito, è probabile che venga dichiarato inammissibile e il ricorrente possa essere condannato anche alle spese e a sanzioni (es. Cassa delle ammende).
- Quando si contesta la motivazione cautelare è utile segnalare puntualmente i passaggi dell'ordinanza che si ritengono viziati (pagine, numeri di atto, frasi chiave) e proporre argomentazioni giuridiche che evidenzino illogicità manifesta o violazioni di norma, non una mera diversa lettura dei fatti.
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