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Sentenza

Sentenza n. 2669/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202513888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il testo non riporta una citazione letterale.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo non riporta una citazione letterale.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone che, successivamente alla proposizione del ricorso contro il silenzio, l'amministrazione compia l'attività procedimentale richiesta, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sull'inerzia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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