Cassazione Civile, Ordinanza n. 07355/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c. proposta contro una precedente sentenza della corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di una società di fatto. La società ricorrente sosteneva che la sentenza revocanda fosse affetta da errore di fatto per avere omesso di esaminare documenti e circostanze decisive e per avere male percepito il quadro probatorio, dal quale sarebbe risultata la sua estraneità alla società di fatto dichiarata fallita. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio, perché vi avrebbe partecipato un consigliere ausiliario e perché la causa sarebbe stata decisa in violazione delle disposizioni tabellari; 2) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente escluso la ricorrenza dell'errore di fatto revocatorio, mentre secondo la ricorrente vi sarebbe stata una svista materiale nella valutazione della documentazione; 3) vizio motivazionale per asserita contraddittorietà tra la sentenza oggetto di revocazione e quella che aveva deciso sull'istanza di revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la partecipazione del giudice ausiliario non determina invalidità della sentenza alla luce della giurisprudenza richiamata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, e che eventuali violazioni delle disposizioni tabellari non incidono sulla validità della decisione ma, al più, possono rilevare sul piano disciplinare. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza non individuava un vero errore percettivo, ma contestava la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla corte d'appello, ciò che esula dall'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché denunciava un vizio di motivazione non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio consiste in una svista materiale o percettiva su circostanze decisive, emergenti dagli atti, e non in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie; è escluso quando il fatto sia stato oggetto di discussione e di decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità per vizio di costituzione del giudice è stata esaminata e respinta perché la partecipazione del giudice ausiliario non comporta invalidità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per la dedotta violazione dell'art. 395 c.p.c., ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a riesaminare il merito della valutazione probatoria
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione non è più deducibile nei termini prospettati dalla ricorrente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato
d.l. n. 69 del 2013
richiamato nel contesto della disciplina dei giudici ausiliari di appello, come interpretata alla luce della Corte costituzionale n. 41 del 2021
l. n. 98 del 2013
legge di conversione del d.l. n. 69 del 2013 richiamata in tema di giudici ausiliari
sentenza Corte cost. n. 41 del 2021
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che conferivano al giudice ausiliario d'appello lo status di componente dei collegi, ma senza travolgere retroattivamente le decisioni rese con tale partecipazione
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato
art. 2697 c.c.
non espressamente citato nel dispositivo ma sotteso al richiamo alla prova rigorosa dei fatti costitutivi della società di fatto; tuttavia dal testo emerge soprattutto il profilo dell'errore revocatorio
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza richiede una falsa percezione della realtà processuale, risultante da atti o documenti, e non può coincidere con una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice.
- Non sussiste errore revocatorio quando il fatto dedotto come erroneamente percepito abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di espressa pronuncia del giudice.
- La revocazione non è lo strumento per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio o per censurare la maggiore o minore attendibilità attribuita ai documenti prodotti.
- La partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, alla luce dell'assetto normativo richiamato e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non comporta di per sé nullità della sentenza.
- Le violazioni delle disposizioni tabellari interne sull'assegnazione dei fascicoli non determinano invalidità della decisione, ma possono semmai rilevare sul piano disciplinare.
- Il vizio di motivazione nei termini di contraddittorietà o illogicità non è più deducibile come motivo autonomo di ricorso per cassazione nei limiti previsti dalla disciplina vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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