Cassazione Penale, Sentenza n. 25781/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato l'imputato colpevole di truffa e lo aveva condannato a mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro censure: 1) omessa motivazione sulla tardività della querela, questione già prospettata nell'opposizione al decreto penale di condanna; 2) omessa motivazione sull'elemento soggettivo, in particolare sul dolo iniziale della truffa; 3) travisamento della prova quanto alla ritenuta insussistenza dell'abilitazione professionale necessaria per svolgere la prestazione promessa alla persona offesa; 4) omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso; il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l'eccezione di tardività della querela era stata solo accennata nell'atto di opposizione al decreto penale, ma non formalizzata e sviluppata nel giudizio di opposizione; pertanto il giudice non era tenuto a pronunciarsi sul punto. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, perché rivolti a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Anche il quarto motivo è stato ritenuto generico, poiché non indicava elementi positivi trascurati dal Tribunale; il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla gravità della condotta e dai precedenti penali. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali. È stata invece rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, per mancanza di effettiva attività difensiva specificamente diretta a contrastare la pretesa dell'imputato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio è configurabile solo quando la motivazione sia incompleta rispetto a specifiche doglianze decisive dedotte anche in udienza.
art. 593, comma 3, c.p.p.
la sentenza era inappellabile perché, a seguito di condanna, la pena era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
art. 461, comma 2, c.p.p.
l'atto di opposizione al decreto penale deve indicare gli estremi del decreto, la data e il giudice che lo ha emesso, ma tali elementi servono a identificare con certezza il provvedimento e non sono requisiti formalistici ineliminabili.
art. 464, comma 3, c.p.p.
il decreto penale, una volta opposto, perde la natura di condanna anticipata e viene revocato ex nunc dal giudice procedente dopo la rituale instaurazione del giudizio.
art. 616 c.p.p.
in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 131-bis c.p.
richiamato solo nella tassonomia; non emerge dalla sentenza come oggetto di decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto penale, l'atto di opposizione ha funzione principalmente introduttiva e deve consentire l'identificazione certa del provvedimento impugnato; non richiede formule sacramentali e i motivi non devono necessariamente essere già compiutamente articolati nell'atto, ma vanno sviluppati nel successivo giudizio se si vuole imporre un obbligo di motivazione sul punto.
- Se una specifica eccezione viene solo richiamata nell'opposizione ma non riproposta e coltivata nel giudizio di merito, il giudice non è tenuto a confutarla espressamente nella sentenza, perché l'obbligo motivazionale riguarda le doglianze effettivamente sottoposte al contraddittorio decisorio.
- In cassazione non è consentito trasformare censure sulla ricostruzione del fatto o sulla valutazione delle prove in vizi di motivazione, quando la sentenza di merito abbia dato conto in modo non illogico degli elementi fattuali posti a base dell'affermazione di responsabilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato o della condotta, e il ricorso è generico se non indica concreti elementi favorevoli ignorati dalla decisione impugnata.
- Le spese della parte civile nel giudizio di legittimità sono liquidabili solo se risulti un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare le pretese dell'imputato; la sola adesione alle conclusioni o l'insistenza per la conferma della sentenza non è sufficiente.
Come è indicizzato
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