Cassazione Penale, Sentenza n. 20948/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cesaroni impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una R.E.M.S. a seguito della condanna in primo grado per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le doglianze sono cinque: 1) illegittima configurazione del reato di resistenza perché la reazione sarebbe avvenuta in occasione di somministrazione coattiva di farmaci (non atto d'ufficio); 2) errori sugli rimedi impugnatori, ritenendo impugnabile con riesame anche la sostituzione della misura con custodia in carcere; 3) mancata conversione dell'impugnazione in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; 4) vizio nella valutazione della pericolosità sociale, sostenendo che la pericolosità risulti da effetti farmacologici (valutazione medico-legale) e non tecnico-giuridici; 5) scelta irragionevole della misura detentiva (R.E.M.S.) in contrasto con la perizia che indicava terapia farmacologica sufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa alla configurabilità del reato, alla ritenuta pericolosità sociale e alla scelta della misura, ritenendo che si tratti di censure generiche o di rivalutazioni di merito non consentite in questa sede. Ha però accolto il motivo riguardante la mancata conversione del ricorso in appello: l'impugnazione relativa alla sostituzione del ricovero con la custodia in carcere doveva essere considerata appello ex art. 310 c.p.p., pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza nella sola parte in cui non è stata eseguita tale conversione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente per l'appello. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e gli atti sono inviati alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Se il mezzo di impugnazione usato dalla parte non è quello previsto dalla legge ma ricorre l'intento di impugnare il provvedimento, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'impugnabilità e la volontà di impugnare e, se presenti, trasmettere gli atti al giudice competente per il rimedio corretto (conversione senza necessità di un atto giurisdizionale).
art. 310, cod. proc. pen.
Regola l'appello contro determinati provvedimenti; qui è la norma che disciplina il rimedio corretto per impugnare la sostituzione della misura con la custodia in carcere, motivo per cui gli atti sono stati trasmessi al giudice competente ai sensi di tale articolo.
artt. 299 e 312, cod. proc. pen.
Riguardano i rimedi impugnatori (competenza e decorrenze). La Corte ha ritenuto che, trattandosi di provvedimenti distinti nel contenuto, essi possono essere soggetti a rimedi distinti secondo le regole previste da tali articoli.
art. 203, cod. pen.
Disciplina la pericolosità sociale come presupposto per l'applicazione delle misure di sicurezza. La Corte ha ribadito che la valutazione della pericolosità sociale compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in Cassazione se non per vizi formali o manifesti di illogicità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti della cancelleria una volta decisa la pronuncia; qui invocata per gli adempimenti conseguenti alla trasmissione degli atti.
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna (anche non definitiva) le questioni valutate nel merito non sono riapribili in sede cautelare o di legittimità se ciò equivale a una rivalutazione del fatto e della colpevolezza; il giudizio incidentale deve rispettare la ricostruzione operata dalla pronuncia di merito.
- Quando un provvedimento è composito e contiene più statuizioni, ciascuna può essere soggetta a rimedio diverso: l'impugnazione deve essere proposta con il mezzo previsto per la specifica statuizione; la mancata scelta corretta può però essere sanata mediante la conversione dell'impugnazione secondo l'art. 568 c.p.p., se è manifesta la volontà di impugnare.
- Il giudice che riceve un mezzo d'impugnazione improprio deve accertare l'impugnabilità dell'atto e la volontà di impugnare e, in presenza, trasmettere gli atti al giudice competente per il rimedio corretto senza bisogno di un atto giurisdizionale di conversione formale.
- Le valutazioni sulla pericolosità sociale e sulla scelta della misura di sicurezza sono decisioni di merito fondate su valutazioni tecniche (anche peritali) e non sono oggetto di sindacato in Cassazione se non per vizi logici o giuridici evidenti; il giudice può discostarsi dalla perizia quando ritiene, con motivazione non manifestamente illogica, che la misura detentiva sia necessaria (es. per resistenza a cure, mancata compliance).
- La distinzione tra valutazioni medico-legali e tecnico-giuridiche: effetti farmacologici che spiegano un comportamento non escludono automaticamente la pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza se il quadro clinico riguarda anche la persistenza del rischio e la mancata disponibilità alle cure.
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