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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30630/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 31/01/2025 che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca, disposta ex art. 12-sexies L. n. 356/1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), relativa a un fabbricato rurale acquistato dagli odierni ricorrenti nel 1993; i ricorrenti contestano: (i) errata attribuzione dell'onere della prova da parte della Corte territoriale e interpretazione illegittima della presunzione di illecita accumulazione; (ii) motivazione illogica o travisamento probatorio sulla determinazione del valore del bene, sull'uso di ipoteca giudiziale e sulla valutazione dei redditi e delle fonti finanziarie dei ricorrenti; (iii) valutazione erronea delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del ruolo di prestanome di Ciro Nappi; (iv) carenza motivazionale circa la supposta mancanza di buona fede degli acquirenti e la rilevanza della mancata trascrizione del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato carenze motivazionali decisive nella decisione impugnata: la Corte territoriale non ha adeguatamente dimostrato, con elementi plurimi, gravi, precisi e concordanti, che il bene intestato ai terzi fosse di fatto nella disponibilità degli imputati (cioè non ha assolto l'onere probatorio a carico della Pubblica Accusa riguardo all'interposizione fittizia). È stato ricordato che la presunzione iuris tantum di illiceità prevista dall'art. 240-bis cod. pen. opera nei confronti dell'imputato e non può essere estesa automaticamente al terzo; pertanto l'accusa doveva provare la fittizia intestazione con adeguati indizi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di assise d'appello di Napoli per nuovo esame colmando le lacune motivazionali rilevate.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.)

    La Corte distingue l'applicazione della presunzione iuris tantum di illiceità: essa opera, se provate le condizioni, nei confronti dell'imputato/condannato; invece nei confronti del terzo che reclama il bene l'accusa è gravata del normale onere probatorio per dimostrare l'intestazione fittizia, potendosi avvalere di indizi purché plurimi, gravi, precisi e concordanti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama lo standard probatorio degli indizi: per fondare il convincimento su elementi indiziari occorre che siano plurimi, gravi, precisi e concordanti; tali requisiti sono necessari se la Pubblica Accusa intende dimostrare l'interposizione fittizia a carico di un terzo.

Massime di principio

  • Quando la confisca riguarda beni formalmente intestati a terzi, la Procura deve provare l'interposizione fittizia con elementi indiziari idonei (plurimi, gravi, precisi e concordanti); non basta la sola sproporzione tra redditi e valore del bene se il soggetto è un terzo.
  • La presunzione iuris tantum di illiceità (sproporzione) prevista per l'imputato/condannato non si applica automaticamente al terzo: l'onere probatorio rimane in capo all'accusa.
  • Il giudice deve individuare e motivare chiaramente chi sia il 'dominus' effettivo del bene; affermazioni generiche o contraddittorie sui prestanome sono insufficienti e comportano annullamento per carenza motivazionale.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate criticamente e contestualizzate: non possono sostituire la prova diretta dell'interposizione senza adeguata corroborazione.
  • La difesa può produrre documentazione economico-finanziaria anche di natura storica; il giudice deve valutare la rilevanza e la congruità di tali prove senza imporre al terzo un onere probatorio indebito.
  • La mancata trascrizione del sequestro/confisca e i tempi di conoscenza dell'atto possono essere elementi rilevanti per la buona fede del terzo, ma non dispensano l'accusa dall'obbligo di fornire prove efficaci dell'interposizione fittizia.
  • Ritardi nella proposizione delle istanze da parte del terzo sono un fatto utile a valutare la buona fede, ma vanno colti e motivati con riferimento alle concrete difficoltà probatorie e alla disponibilità di documenti.
  • Se il provvedimento motivazionale è lacunoso o contraddittorio sul piano logico-giuridico, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per permettere una nuova valutazione che colmi le carenze, richiamando i criteri probatori applicabili.

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