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Ordinanza

Ordinanza n. 6501/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del Provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito del 17 luglio 2025, notificato il 18 luglio 2025 (M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-), con il quale è stata denegata l'istanza della ricorrente di ricongiungimento al coniuge, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 266/2019; conseguente provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito del 3 settembre 2025, notificato il 4 settembre 2025 (M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-), con il quale è stata respinta l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente; ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202511181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: dinieghi, totale o parziale, opposti a due istanze di accesso relative alla consistenza organica, alla forza effettiva, ai trasferimenti e alle assegnazioni del personale graduato presso la sede di Campobasso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già parte di un giudizio diretto all’annullamento del diniego di trasferimento per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 17 della legge n. 266/1999, ha presentato due istanze di accesso. Con la prima ha chiesto le tabelle della previsione organica e della forza effettiva complessiva, quelle relative ai graduati della sede di Campobasso e le tabelle dei trasferimenti o delle assegnazioni in entrata intervenuti dal 18 giugno 2025 fino al riscontro. L’Amministrazione ha negato l’accesso alle piante organiche, ritenendole dati classificati ai sensi dell’art. 1048, comma 1, lett. r), d.P.R. n. 90/2010, e ha comunicato soltanto dati percentuali sull’occupazione dei posti, affermando che tutte le quindici posizioni per graduati e l’unica posizione di operatore logistico della sanità risultavano occupate; ha inoltre dichiarato che nessun graduato era stato movimentato. La ricorrente ha contestato l’incompletezza del riscontro, evidenziando la necessità di verificare eventuali assegnazioni extra organico, il titolo delle assegnazioni, la loro temporaneità e le relative scadenze, in relazione alla legittimità del diniego di trasferimento. Con la seconda istanza ha chiesto nuovamente, anche mediante accesso civico generalizzato, le medesime tabelle e gli atti dai quali risultassero il titolo e la scadenza delle assegnazioni dei graduati. L’Amministrazione ha respinto l’accesso civico generalizzato, ritenendo che la richiesta fosse funzionale al contenzioso individuale, e ha negato l’accesso documentale sostenendo che la precedente istanza era già stata evasa.

La decisione

Il TAR ha deciso con un’unica ordinanza le due istanze incidentali ex art. 116, comma 2, c.p.a., separatamente dal giudizio principale, per consentire alla ricorrente di disporre degli elementi utili alla difesa. Ha ritenuto giustificato il diniego relativo all’accesso civico generalizzato, poiché la richiesta era dichiaratamente finalizzata alla tutela di un interesse individuale nel contenzioso con l’Amministrazione e non all’esercizio di un interesse generale uti cives. Ha però ritenuto incompleto il riscontro fornito sull’accesso documentale. Il limite derivante dalla classificazione delle tabelle organiche non esclude l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Nel caso concreto, la comunicazione di dati meramente percentuali non consentiva di verificare il numero e il titolo delle assegnazioni, l’eventuale presenza di personale extra organico e la durata delle assegnazioni. Il Ministero della Difesa è stato quindi ordinato a consentire entro trenta giorni la mera visione, senza estrazione di copia, delle tabelle organiche e della forza effettiva, delle tabelle dei trasferimenti o assegnazioni in entrata dal 18 giugno 2025 al riscontro e degli atti relativi al titolo e alla scadenza delle assegnazioni presso Campobasso. L’ostensione deve avvenire in forma anonima, con oscuramento dei dati sensibili. Il TAR ha ritenuto superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei graduati interessati, proprio in ragione delle prescrizioni di anonimizzazione e di non ostensione dei dati sensibili. Le spese della fase sono state riservate alla sentenza definitiva sul giudizio principale; l’udienza di merito è stata confermata per l’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 17 l. 266/1999

    Richiamato quale fondamento dell’istanza di trasferimento per ricongiungimento familiare, oggetto del giudizio principale, e quale contesto giustificativo dell’accesso difensivo.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato per contestare i dinieghi o i riscontri incompleti dell’Amministrazione nell’ambito del giudizio già pendente.

  • art. 22 ss. l. 241/1990

    Fondamento dell’accesso documentale richiesto per conoscere gli atti necessari alla tutela della posizione giuridica della ricorrente.

  • art. 24, comma 6, lett. a), l. 241/1990

    Consente limitazioni all’accesso per esigenze di sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali; nel caso concreto il limite è stato collegato alla classificazione delle tabelle organiche.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    La necessità di difendere interessi giuridici impone di garantire l’accesso anche quando operino limiti ordinari o classificazioni, mediante modalità idonee a bilanciare le esigenze difensive con la riservatezza e la sicurezza dell’Amministrazione.

  • art. 1048, comma 1, lett. r), d.P.R. 90/2010

    Individuato dall’Amministrazione quale disposizione che sottrae all’accesso le tabelle ordinative organiche; il TAR ha comunque disposto la visione limitata e anonimizzata per finalità difensive.

  • art. 5 ss. d.lgs. 33/2013

    Fondamento dell’accesso civico generalizzato, ritenuto non applicabile alla richiesta in quanto funzionale a un interesse individuale di difesa nel contenzioso.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Richiamato quale possibile titolo di assegnazione temporanea, la cui conoscenza e scadenza possono essere oggetto di visione documentale anonimizzata.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato, tramite l’art. 116 c.p.a., in relazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei graduati potenzialmente interessati dall’ostensione; il TAR ne ha escluso al momento la necessità per effetto delle cautele prescritte.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali particolari e per giustificare l’oscuramento disposto dalla Segreteria.

Massime di principio

  • Il limite all’accesso derivante dalla classificazione o dalla sottrazione di determinati documenti non opera in modo assoluto quando la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o difendere un interesse giuridico, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990; l’accesso può essere modulato mediante mera visione, anonimizzazione e oscuramento dei dati sensibili.
  • La comunicazione di dati aggregati o percentuali non soddisfa integralmente una richiesta di accesso difensivo quando impedisce di verificare gli elementi concreti rilevanti per la posizione giuridica dell’istante, quali il numero delle assegnazioni, il loro titolo, l’eventuale collocazione extra organico e la relativa scadenza.
  • Quando l’accesso documentale è strumentale alla difesa in un giudizio pendente, l’interesse individuale alla conoscenza degli atti prevale sulla qualificazione della richiesta come accesso civico generalizzato; quest’ultimo può essere legittimamente negato se la domanda è formulata esclusivamente per la tutela della posizione individuale nel contenzioso.
  • La tutela della riservatezza dei dipendenti interessati dall’ostensione può essere assicurata attraverso visione senza estrazione di copia, anonimizzazione e oscuramento dei dati sensibili; tali cautele possono rendere superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso civico generalizzatoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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