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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12891/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di rinvio della Corte di appello successiva all'annullamento parziale della Cassazione per i due reati di truffa, denunciando violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e mancanza di motivazione. Astore sosteneva che la Corte di appello, nel rideterminare la pena, aveva operato un mero calcolo aritmetico eliminando gli aumenti relativi alle truffe assolte senza valutare l'attenuazione complessiva del disvalore e la minore capacità a delinquere dell'imputato, e che tale operazione avrebbe potuto eseguirla la Corte di cassazione al momento dell'annullamento senza rinvio; inoltre la difesa chiedeva la rideterminazione della pena entro limiti compatibili con i benefici di legge (es. cumulo e attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza rescindente avesse commesso una svista nel ritenere che gli aumenti per continuazione fossero indicati in maniera omnicomprensiva: in realtà il giudice di primo grado aveva specificato gli aumenti per ciascun reato e la sola riduzione applicabile avrebbe riguardato gli aumenti per le truffe assolte, con scarse margini di miglior favore per il ricorrente dato che la pena base per il peculato era già fissata al minimo edittale e ridotta al massimo per le attenuanti generiche. Poiché il precedente ricorso aveva riguardato unicamente la sussistenza delle truffe, non gli altri capi né profili sanzionatori, la Corte territoriale non aveva obbligo di una rinnovata valutazione discrezionale che il ricorrente chiedeva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa per denunciare violazione di legge nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e non ha riconosciuto il vizio denunciato.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamata nella sentenza di merito come disciplina dell'aumento per continuazione; la Corte evidenzia che gli aumenti erano stati specificati singolarmente dal G.i.p., per cui la soppressione di alcuni aumenti (per le truffe assolte) non comportava automaticamente una rinnovata valutazione complessiva favorevole all'imputato.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta dei ricorsi in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; applicata per la trattazione del procedimento in esame.

  • art. 16, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (modifica termini di vigenza)

    Richiamato come modifica al termine di vigenza della procedura di trattazione scritta prevista dal DL 137/2020; citazione di carattere procedurale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per irrogare la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla alcuni capi per insussistenza e rinvia per la rideterminazione della pena, il giudice del rinvio deve adeguare la pena eliminando gli aumenti riferiti ai capi assolti ma non è sempre tenuto a una completa riconsiderazione discrezionale del trattamento sanzionatorio se la determinazione originaria mostrava già la scomposizione indicativa degli aumenti per continuazione e altri elementi che impediscono margini ulteriori di favore.
  • La difesa che contesta la nuova determinazione della pena deve dimostrare che il giudice di rinvio ha omesso di considerare elementi concreti e rilevanti (es. attenuazione del disvalore, riduzione della pericolosità) e non limitarsi a censurare l'esito numerico; l'assenza di una specifica violazione di legge rende il ricorso inammissibile.
  • Quando la pena base è fissata al minimo edittale e sono già state riconosciute le attenuanti generiche nella massima estensione, le possibilità di ulteriore riduzione per effetto dell'eliminazione di singoli aumenti di continuazione sono spesso limitate.
  • Il precedente oggetto del ricorso per cassazione definisce i limiti della revisione: se il ricorso originario aveva riguardato soltanto la sussistenza di alcuni reati, non si può successivamente ottenere in Cassazione una rinnovata sindacazione di questioni non previamente dedotte.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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