Ordinanza n. 942/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di esclusione della procedura concorsuale per l’assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato, col quale il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” all’espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo della carriera per la quale concorre e all’assunzione delle discendenti responsabilità, del 27 ottobre 2025 e notificato in pari data; - del verbale della commissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale recante la motivazione del giudizio di non idoneità del 27 ottobre 2025, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente; - della relazione psicologica, a firma del funzionario psicologo, che ha ritenuto il ricorrente “non compatibile” con il profilo, conosciuta in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente; - del bando di concorso, in parte qua, con il quale è stata indetta la procedura concorsuale per il reclutamento di 4167 allievi agenti della Polizia di Stato e segnatamente dell’art. 16, co. 4, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l’esclusione dal concorso”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti agli accertamenti attitudinali nel concorso in oggetto, nella parte in cui risultano insussistenti i requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni; - nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, lesivo della posizione e degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato per inidoneità attitudinale, connessa al giudizio negativo della commissione e alla relazione psicologica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, il verbale della commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, la relazione psicologica e gli atti presupposti, contestando la radicale incompatibilità del giudizio di non idoneità con gli esiti dei test TOGRA e 16PF-5 somministrati prima del colloquio. A sostegno della censura ha richiamato le osservazioni di una psicologa forense nominata quale consulente di parte. È stata inoltre contestata la previsione del bando che attribuisce carattere definitivo ai giudizi della commissione attitudinale e ne collega la non idoneità all'esclusione dal concorso. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, che la diversa lettura dei test scritti proposta da una consulente esterna all'amministrazione non fosse sufficiente a sovvertire il giudizio negativo espresso all'esito dei colloqui individuali con il perito selettore e lo psicologo e del colloquio collegiale con la commissione. Il giudice ha attribuito ai colloqui particolare rilevanza, in quanto consentono di delineare in modo più attendibile il quadro comportamentale del candidato attraverso risposte dirette, rilevando inoltre che i giudizi risultavano aderenti ai parametri dell'allegato 2 del d.m. n. 198/2003. È stato richiamato il principio secondo cui valutazioni medico-legali o psico-attitudinali esterne alla procedura concorsuale non possono assumere rilievo, salvo che il giudizio della commissione sia affetto da abnormità; nel caso concreto non è stata ravvisata tale abnormità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta.
art. 16, comma 4, del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, ne comportano l’esclusione dal concorso
La clausola collega il giudizio di non idoneità attitudinale all'esclusione dalla procedura e attribuisce definitività ai giudizi della commissione.
allegato 2 del d.m. n. 198/2003
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione dell'idoneità attitudinale, al quale il giudice ha ritenuto aderenti i giudizi contestati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'idoneità attitudinale per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, il giudizio complessivo della commissione può fondarsi anche in modo significativo sui colloqui individuali e collegiali, i quali consentono di apprezzare direttamente il quadro comportamentale del candidato e le sue risposte alle sollecitazioni.
- Una diversa interpretazione dei test psico-attitudinali scritti formulata da un consulente esterno alla procedura concorsuale non è, di per sé, idonea a sovvertire il giudizio negativo della commissione istituzionalmente competente, salvo che quest'ultimo risulti affetto da abnormità.
- Il sindacato cautelare sui giudizi di idoneità attitudinale deve considerare il complessivo svolgimento della selezione e la coerenza della valutazione con i parametri normativi e concorsuali applicabili, senza sostituire la valutazione della commissione con una diversa lettura dei singoli test.
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