Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03953/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

UNICREDIT impugna il decreto del Tribunale di Catania che ha escluso il suo credito dallo stato passivo nel procedimento di prevenzione a carico di Lorenzo Pavone. La banca censura: (i) errata applicazione del requisito della strumentalità, poiché il tribunale avrebbe presunto il nesso tra mutuo e attività illecita soltanto per corrispondenza temporale senza dimostrare che la pericolosità fosse manifesta e percepibile all'epoca; (ii) errata valutazione della buona fede dell'ente creditore, sostenendo che la banca non poteva conoscere fatti penali di terzi e che aveva svolto verifiche ordinarie sui redditi e acquisito garanzie ipotecarie; (iii) illegittima valorizzazione di comportamenti successivi al sequestro (es. sospensione pagamenti) nella valutazione della buona fede.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che la verifica per l'ammissione del credito richiede due fasi: 1) accertamento oggettivo della strumentalità del credito alla attività illecita o al reimpiego dei proventi; 2) solo dopo la prova della strumentalità grava sul creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui il mutuo erogato nel dicembre 2006 cadde nel perimetro temporale della pericolosità sociale di Pavone (condanna e misura di prevenzione), e che l'operazione risultava idonea al reimpiego di proventi illeciti. Quanto alla buona fede, la banca non ha provato le verifiche istruttorie né esibito la documentazione relativa all'istruttoria (dichiarata smarrita), per cui non ha superato l'onere probatorio. La Corte ha altresì precisato che la destinazione del denaro all'acquisto della prima casa e il fatto che il contratto fosse formalmente con la moglie non escludono la strumentalità se il proposto era fideiussore e la sua garanzia era essenziale per l'erogazione. Pertanto il decreto impugnato è confermato e il credito resta escluso.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 59, comma 9

    disciplinata la forma di impugnazione dei provvedimenti del Tribunale della prevenzione; la Corte precisa che in sede di ricorso per cassazione è deducibile il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 52, comma 1, lett. b)

    stabilisce che il credito è escluso se finalizzato all'esercizio dell'attività illecita o al reimpiego dei proventi; impone la dimostrazione preventiva della strumentalità come presupposto per la verifica della buona fede del creditore

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    consente la censura in cassazione per vizio di motivazione del provvedimento impugnato

  • codice di procedura penale, art. 611 comma 1

    norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso in udienza

  • normativa antiriciclaggio e Legge Rognoni-La Torre (citata come Legge n.346/1986 nella motivazione)

    Legge n.346/1986 citata in motivazione

    la buona fede dell'istituto di credito va valutata in rapporto alla regolarità dell'istruttoria bancaria e al rispetto degli obblighi antiriciclaggio; l'onere di provare la buona fede grava sulla banca

Massime di principio

  • La strumentalità è un requisito di natura oggettiva: può presumersi quando l'erogazione del credito si colloca nel perimetro temporale della pericolosità accertata del proposto, perché il mutuo può agevolare il reimpiego dei proventi illeciti.
  • La verifica della buona fede è un secondo momento: una volta dimostrata la strumentalità spetta al creditore provare la sua incolpevole ignoranza mediante la documentazione dell'istruttoria e il rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
  • La destinazione formale delle somme (es. acquisto della prima casa) non esclude automaticamente la strumentalità: l'accensione di un mutuo può costituire mezzo di reimmissione nel circuito legale di denaro illecito.
  • Quando il credito è formalmente concesso a un terzo, ma il proposto interviene come fideiussore o garante essenziale, la sua posizione incide direttamente sulla valutazione della strumentalità; la prova richiesta al creditore resta particolarmente rigorosa.
  • La buona fede va valutata al momento dell'erogazione; comportamenti successivi (come la sospensione dei pagamenti) non sostituiscono la prova ex ante della regolarità dell'istruttoria, sebbene possano costituire elementi sintomatici in un quadro probatorio complessivo.
  • Per le banche è essenziale conservare e poter esibire la documentazione istruttoria e le verifiche patrimoniali/reddituali effettuate; la perdita dei documenti o l'assenza di verifiche ragionevoli compromette la prova liberatoria della buona fede.
  • L'obbligo di diligenza bancaria non si estende a compiti investigativi degli organi di polizia giudiziaria, ma comporta il rispetto delle prassi bancarie e della normativa antiriciclaggio; l'inosservanza rileva se è causalmente connessa alla mancata conoscenza del nesso di strumentalità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.