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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26664/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma del decreto del Tribunale, ha confermato la confisca di prevenzione di diversi beni mobili e mobili registrati nella disponibilità del proposto, ritenuto persona che vive abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa. I beni confiscati comprendevano cinque orologi Rolex, una somma di 116.955 euro in contanti, un diamante, due moto e due vespe. Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi della misura di prevenzione e della correlata confisca. In particolare, si contestava che la pericolosità sociale fosse stata affermata senza individuare il momento iniziale della condotta rilevante, valorizzando precedenti per estorsione e usura nonostante gli esiti favorevoli di alcuni procedimenti, tra cui un’archiviazione per il fatto estorsivo e una sentenza di patteggiamento per usura con esclusione dell’aggravante mafiosa. Si lamentava inoltre la mancata precisazione degli elementi da cui inferire l’abitualità dell’agire e l’assenza di un adeguato nesso di pertinenzialità tra i beni e i fatti richiamati, anche per asserite incongruenze temporali tra i prestiti usurari e gli ammanchi di denaro considerati in motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha affermato che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla sola violazione di legge, restando escluso il vizio di motivazione salvo i casi di motivazione mancante o meramente apparente. Ha poi ritenuto che la Corte di appello avesse svolto un accertamento autonomo e congruamente motivato sulla pericolosità del proposto, valorizzando plurimi elementi storici, compresi precedenti e dati emersi in procedimenti penali, anche archiviati o non definitivi, purché esaminati criticamente. La decisione ha ritenuto corretto il riferimento a condotte delittuose abituali, in particolare reati lucrativi e usura, e ha reputato adeguatamente motivata la sproporzione tra disponibilità patrimoniale e redditi leciti. È stato escluso anche il difetto di pertinenzialità, osservando che la confisca di prevenzione non richiede il nesso strumentale o di derivazione con uno specifico reato come la confisca penale classica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso è stato enunciato nei limiti consentiti per il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Conferma che nel procedimento di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione, salvo motivazione inesistente o apparente.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011

    Il giudice d'appello nel procedimento di prevenzione deve provvedere con decreto motivato.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Concorre a imporre al giudice d'appello l'obbligo di decreto motivato.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    È richiamato come base dell'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011

    Individuano le categorie di pericolosità a cui il proposto può essere ricondotto anche in assenza di condanna, purché sulla base di fatti storicamente apprezzabili.

  • art. 24 d.lgs. 159/2011

    Fondamento della confisca di prevenzione dei beni sproporzionati rispetto alle lecite disponibilità del proposto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso il ricorrente va condannato alle spese processuali.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato solo per indicare l'esclusione dell'aggravante mafiosa nel procedimento per usura.

  • art. 240-bis c.p.

    Citato nel richiamo alla confisca moderna e alla sua natura assimilabile alla confisca di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; non è deducibile il vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto mancante o meramente apparente.
  • La motivazione è apparente solo quando il giudice non renda percepibile il percorso logico seguito o si limiti a formule di stile, affermazioni generiche o apodittiche prive di effettiva capacità dimostrativa.
  • Nel giudizio di pericolosità il giudice può valorizzare fatti storicamente apprezzabili anche se non sfociati in condanna, inclusi dati tratti da procedimenti penali archiviati o non definitivi, purché li esamini criticamente e dia conto di eventuali esiti assolutori non ostativi.
  • Gli esiti favorevoli di procedimenti penali non impediscono automaticamente la valutazione di prevenzione, salvo che si tratti di assoluzione idonea a smentire la base fattuale valorizzata dal giudice della prevenzione.
  • La confisca di prevenzione si fonda sulla pericolosità del soggetto e sulla sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi leciti, non richiedendo la prova di un nesso di pertinenzialità in senso stretto tra il bene ablato e uno specifico reato.
  • Ai fini della pericolosità generica, il giudice deve fondare il giudizio su elementi concretamente apprezzabili e non su meri sospetti o su semplici dati di banca dati non aggiornati.
  • La conferma della sproporzione patrimoniale e dell'abitualità in attività delittuose lucrogenetiche è sufficiente a sorreggere la confisca di prevenzione quando la motivazione affronti anche le deduzioni difensive rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiConfisca

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