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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2021 del 08/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società e la persona fisica che aveva venduto alla società alcuni lotti di terreno hanno impugnato l'avviso con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai fini dell'imposta di registro, il valore dei terreni ceduti. I terreni, al momento del rogito, erano agricoli, ma le parti avevano previsto e poi concretamente realizzato la loro destinazione a impianti fotovoltaici. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dei contribuenti, stimando il valore medio dei terreni in euro 5,50 al mq. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con quattro motivi, anzitutto la nullità della sentenza per difetto di motivazione; gli altri motivi, relativi a violazioni di legge, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente e comunque obiettivamente incomprensibile: il giudice di merito aveva richiamato dati tra loro non spiegati e non aveva reso comprensibile il percorso logico che conduceva alla stima di euro 5,50 al mq, senza chiarire la valutazione delle perizie e dei diversi valori emersi. Richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e i casi di nullità per violazione del "minimo costituzionale", la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    riformulazione operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012

    il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del c.d. minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la sentenza deve essere sorretta da una motivazione esistente e intelligibile; la sua mancanza apparente o incomprensibile integra violazione del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione apparente, perplessa, irriducibilmente contraddittoria o materialmente mancante determina nullità della sentenza.

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012

    ha modificato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di cassazione sulla motivazione.

  • l. n. 134 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la riformulazione del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la cassazione può censurare la motivazione solo quando essa sia del tutto mancante, apparente, incomprensibile o intrinsecamente irriducibile in contraddizione, non già per la sola insufficienza o non condivisione del ragionamento decisorio.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza enuncia dati o conclusioni senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per arrivarvi, impedendo il controllo effettivo della decisione.
  • In materia di valutazione del valore di beni ai fini fiscali, il giudice di merito deve esplicitare in modo comprensibile il confronto tra gli elementi di prova e i criteri utilizzati per la stima; in mancanza, la decisione è nulla per motivazione incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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