Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3525/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250029747 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 01.09.2025 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Lavoro Autonomo; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202512831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro autonomo, notificato il 1° settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né le specifiche contestazioni rivolte al provvedimento consolare. In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre ulteriori adempimenti per la ripresa del procedimento, nel rispetto del principio di collaborazione tra le parti.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sulla sospensione del diniego. Ha ordinato alla sede diplomatica di contattare sollecitamente il ricorrente, anche tramite il difensore, per fissare un nuovo appuntamento; il ricorrente dovrà rendersi disponibile con priorità. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026. L'ordinanza deve essere eseguita dall'Amministrazione ed è stata disposta la comunicazione alle parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella trattazione di una domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre ulteriori adempimenti istruttori o collaborativi necessari alla ripresa e alla completa valutazione del procedimento, rinviando la decisione a una successiva camera di consiglio.
  • Il principio di collaborazione processuale può tradursi nell'ordine rivolto all'amministrazione di contattare sollecitamente la parte privata per fissare un nuovo appuntamento utile alla prosecuzione del procedimento, con corrispondente dovere della parte di rendersi disponibile con priorità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.