Cassazione Civile, Ordinanza n. 02546/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale è stato dedotto che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 13332 del 2022, nel dispositivo, aveva omesso di prevedere la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. Il ricorso mirava quindi a ottenere la rettifica del dispositivo, inserendo l'inciso omesso dopo la liquidazione delle spese. La Corte ha verificato che l'omissione effettivamente sussisteva e che il rimedio esperibile era quello della correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente, ordinando di inserire nel dispositivo l'inciso "con distrazione a favore del difensore avv. Alessandra Carlomagno, dichiaratasi antistataria" dopo la statuizione di condanna alle spese. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento di correzione, ritenendosi che non vi fosse luogo a provvedere.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È indicato come uno dei rimedi procedurali esperibili per la correzione degli errori materiali del provvedimento giudiziale.
art. 288 c.p.c.
È indicato congiuntamente all'art. 287 c.p.c. come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- L'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Quando l'errore materiale è oggettivamente riscontrabile nel testo del provvedimento, la Corte può disporne la correzione senza necessità di un nuovo giudizio sul merito della controversia.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, la mancata costituzione della controparte non comporta di per sé una statuizione sulle spese del subprocedimento, potendo la Corte escludere la regolazione delle stesse.
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