Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28609/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la porzione residua della pena, chiedendo di non valorizzare la pendenza di un procedimento per reato analogo (sottoposto a messa alla prova) in quanto il probabile esito favorevole della messa alla prova ne determinerebbe l'estinzione; inoltre ha ritenuto ingiustificatamente severa la valutazione del giudice rispetto alla prospettata occupazione presso l'esercizio commerciale familiare, sostenendo che questa favorisca il reinserimento e non la recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate. Ha confermato la correttezza dell'apprezzamento del Tribunale di sorveglianza, che aveva escluso l'affidamento in prova per il concreto pericolo di recidiva, fondato sulla non episodicità della condotta (precedente definitivo e procedimento ancora pendente per reato analogo) e sul rischio criminogeno connesso alla collocazione lavorativa nel contesto turistico. Ha ricordato i principi di legge sull'affidamento in prova e la differenza con la detenzione domiciliare, sottolineando la discrezionalità del giudice di merito e l'impossibilità di sostituirne il giudizio in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Individua il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; usato per valutare la gravità del fatto nella prognosi sul rischio di recidiva

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale: misura alternativa con finalità rieducativa, subordinata alla convinzione che l'affidamento contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di commissione di nuovi reati

  • art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Richiama l'obbligo di valutare, oltre alla natura del reato, anche la condotta successiva del condannato per formare il giudizio prognostico sull'esito della prova

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Fissa limiti e condizioni per l'accesso alle misure alternative a seconda della pena e del titolo di reato; permette, quando non ricorra piena emenda, l'ammissione a misure più contenitive come la detenzione domiciliare se il pericolo di recidiva è scongiurato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; autorizza la liquidazione equitativa della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa con finalità rieducativa: il giudice valuta la personalità e la condotta successiva al reato per formare una prognosi di rieducazione e prevenzione della recidiva
  • La pendenza di procedimenti per reati analoghi, anche se sottoposti a messa alla prova, rileva e non può essere automaticamente neutralizzata dalle previsioni ottimistiche dell'interessato fino a che non si sia verificato l'esito favorevole definitivo
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta tra misure alternative; le sue valutazioni sono sindacabili in Cassazione solo se mancano adeguata motivazione o appaiono illogiche o contraddittorie
  • In assenza di elementi che attestino un significativo processo di emenda, il diniego dell'affidamento in prova può essere compensato dall'ammissione alla detenzione domiciliare se risulta scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve focalizzarsi su errori di diritto o su vizi motivazionali concreti: la mera divergenza di valutazione delle prove non basta a rendere ammissibile o vincente il ricorso
  • La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare oneri di spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende), pertanto va valutata la fondatezza sostanziale e formale dell'impugnazione prima di agire

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.