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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10634/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due soggetti avevano proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo la rivendica di due box e una cantina occupati da un terzo, con rilascio dei beni e risarcimento del danno da occupazione sine titulo. Il convenuto aveva sostenuto che i beni fossero di proprietà esclusiva di una società, la quale però non era stata parte del giudizio di primo grado. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello la società era intervenuta, ma la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'intervento e rigettato il gravame principale dell'occupante, confermando la decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente escluso l'ammissibilità del suo intervento, pur essendo soggetto non evocato in giudizio e potenzialmente pregiudicato dalla decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'intervento in appello presupponesse la legittimazione all'opposizione di terzo e quindi la dimostrazione di un titolo incompatibile con quello posto a base della domanda attorea; la ricorrente, invece, aveva allegato solo una generica situazione di possesso/detenzione, senza indicare un titolo incompatibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 96 c.p.c. nonché dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società ricorrente. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti proprietari, ha compensato le spese tra la ricorrente e il convenuto occupante che aveva aderito alla censura, ha applicato la condanna ex art. 96 c.p.c. con pagamento di una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata per il procedimento sommario introduttivo della domanda di rivendicazione e rilascio.

  • art. 344 c.p.c.

    l'intervento in appello è ammesso solo nei limiti in cui il terzo sia legittimato a proporre opposizione di terzo; occorre quindi la deduzione di un titolo incompatibile con quello della parte vittoriosa in primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma indicata come parametro della censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata; se il giudizio si definisce in conformità alla proposta, opera la disciplina sulla responsabilità aggravata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere autore della proposta, perché la proposta ex art. 380-bis non ha natura decisoria.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato nel medesimo ragionamento sull'assenza di incompatibilità del relatore/proponente.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato quale sentenza/ titolo idoneo a costituire il titolo attributivo della proprietà ritenuto potenzialmente pregiudizievole per la società ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente la condanna per responsabilità aggravata, configurandosi un'ipotesi di abuso del processo quando la ricorrente non si conforma a una valutazione poi confermata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'intervento in appello del terzo è ammissibile solo se il terzo sarebbe legittimato a proporre opposizione di terzo; non basta la mera affermazione di un interesse di fatto o di una detenzione materiale del bene.
  • Per sostenere l'ammissibilità dell'intervento del terzo occorre allegare e dimostrare un titolo giuridico incompatibile con quello posto a base della decisione impugnata; la generica indicazione della disponibilità materiale del bene non è sufficiente.
  • Quando il bene oggetto di rilascio è nella materiale disponibilità di un terzo, l'esecuzione del titolo può essere rivolta contro chiunque detenga il bene; ciò non equivale, però, a fondare automaticamente la legittimazione del terzo ad intervenire in appello.
  • Nel procedimento di definizione accelerata, la mancata conformazione alla proposta poi confermata può integrare una valutazione legale tipica di abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaAbuso del diritto

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