Cassazione Civile, Ordinanza n. 12183/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta contro un Comune per i danni derivati da una lunga sequenza di provvedimenti edilizi poi annullati dal giudice amministrativo: prima una revoca in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria, poi tre ordinanze di decadenza e infine un’ulteriore revoca reiterata. Dopo una prima fase di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello di rinvio ha ritenuto che il giudicato interno avesse ormai coperto l’an debeatur e la misura del danno emergente in capitale, limitando l’esame al solo periodo 1993-1998. Ha quindi riconosciuto soltanto il danno emergente, calcolato come maggiori costi di ultimazione dell’immobile per il ritardo, e ha negato il lucro cessante per quel periodo, ritenendo che nell’atto introduttivo fosse stato allegato solo il danno da mancato perfezionamento di una specifica vendita a un terzo e non anche un lucro cessante più ampio, consistente nella perdita di redditività dell’immobile. I ricorrenti principali hanno censurato tale decisione, deducendo violazione dei limiti del giudizio di rinvio ex artt. 384 e 394 c.p.c., perché il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a ricalcolare il danno già riconosciuto senza rimettere in discussione l’esistenza della domanda di lucro cessante, già accolta in primo grado e coperta da giudicato interno. Hanno inoltre contestato l’interpretazione dell’atto di citazione, sostenendo che la domanda comprendeva anche il lucro cessante da mancato impiego produttivo dell’immobile, non solo quello relativo alla vendita programmata. Il Comune, con ricorso incidentale, ha invece contestato la liquidazione del danno emergente, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto detrarre i maggiori costi relativi alla porzione di immobile già promessa in vendita a terzi sin dal 1980, perché tali costi non sarebbero stati causalmente imputabili al ritardo. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 394 c.p.c. in relazione ai limiti del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di rinvio abbia illegittimamente escluso il lucro cessante per il periodo 1993-1998 nonostante tale voce fosse già stata riconosciuta dal Tribunale e non impugnata, sicché il giudice di rinvio non poteva considerare come non formulata una domanda già esaminata e accolta in primo grado. Ha dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso principale, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale del Comune e dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 276, secondo comma, c.p.c.
va applicato per esaminare per primo il motivo pregiudiziale di rito logicamente antecedente agli altri
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione questioni già devolute e decise
art. 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio non possono essere oltrepassati i limiti del thema decidendum fissati dalla cassazione e dal giudicato interno
art. 360 c.p.c.
vengono prospettati come vizi di legittimità per censurare l’interpretazione della domanda e la liquidazione del danno
art. 1223 c.c.
il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito; nel caso concreto la Corte ritiene che i maggiori costi sostenuti per il ritardo fossero causalmente imputabili e quindi risarcibili
art. 2056 c.c.
richiamato per la liquidazione del danno da fatto illecito secondo i criteri dell’art. 1223 c.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum della cassazione e non può rimettere in discussione punti coperti da giudicato interno o già risolti dalla precedente decisione di merito non impugnata.
- Se un capo della sentenza di primo grado che riconosce una determinata voce di danno non è stato impugnato, il giudice di rinvio non può negare l’esistenza stessa di quella voce, ma può eventualmente procedere solo alla sua corretta quantificazione entro i limiti devoluti.
- L’interpretazione dell’atto introduttivo deve essere coerente con il petitum e con le allegazioni complessive: una specifica voce di danno non può essere ridotta a una sola delle sue possibili componenti se dal contesto emerge una domanda più ampia.
- Ai fini dell’art. 1223 c.c., sono risarcibili anche i maggiori costi effettivamente sostenuti a causa del ritardo imputabile al fatto illecito, quando risultino consequenziali e non già esclusi da un diverso accertamento di merito.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito della stima del danno o la coerenza dell’apprezzamento probatorio, se il giudice di merito ha effettivamente esaminato il documento o il fatto storico contestato.
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