Sentenza del 29/03/2017 n. 8057 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento IVA relativa all'anno d'imposta 1999, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia aveva disconosciuto il credito IVA riportato in compensazione dalla società, poiché il credito relativo al 1998 non risultava indicato nella dichiarazione di quell'anno. L'Agenzia contestava inoltre alla Commissione Tributaria Regionale di avere erroneamente ritenuto nuove le proprie argomentazioni difensive e di avere dichiarato nulla la cartella per mancato invio della comunicazione di irregolarità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il quarto. Ha stabilito che le ulteriori argomentazioni dell'Ufficio, fondate sul medesimo fatto impositivo e sul disconoscimento del credito IVA, non costituivano domanda o eccezione nuova. Ha inoltre ritenuto tardiva l'eccezione della società relativa all'omesso invio della comunicazione di irregolarità, perché proposta per la prima volta in appello. In ogni caso, l'omessa comunicazione non determina automaticamente la nullità della cartella, poiché la norma non prevede tale sanzione. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché rivaluti l'effettiva esistenza e spettanza del credito IVA, anche alla luce dei requisiti sostanziali della detrazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute, nei limiti delle verifiche automatizzate previste dalla norma.
D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis, commi 3 e 4
La cartella può essere emessa anche senza la preventiva comunicazione dell'esito della liquidazione.
La comunicazione di irregolarità ha funzione informativa e preventiva, ma il suo omesso invio non comporta, in assenza di una specifica previsione normativa, la nullità della cartella di pagamento.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Vieta in appello nuove domande ed eccezioni, ma non impedisce all'Amministrazione di sviluppare ulteriori argomentazioni giuridiche a sostegno della medesima pretesa fiscale e fondate sullo stesso fatto impositivo.
D.P.R. n. 633/1972, disciplina della detrazione IVA
Anche in mancanza della dichiarazione annuale relativa all'anno di maturazione, il credito IVA può essere riconosciuto se risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti, è stato fatto valere nei termini e sono dimostrati i requisiti sostanziali della detrazione, inclusi acquisti effettivamente assoggettati a IVA e destinati a operazioni imponibili.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, l'Amministrazione può precisare o integrare le proprie argomentazioni in appello se mantiene invariati il fatto impositivo e il titolo della pretesa; è invece vietato introdurre una pretesa fondata su fatti costitutivi diversi.
- L'eccezione con cui il contribuente deduce la nullità della cartella per un vizio procedurale deve essere proposta tempestivamente, di regola già in primo grado; se formulata per la prima volta in appello è inammissibile.
- L'omesso invio della comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella, salvo che una specifica norma preveda espressamente tale conseguenza o che sia concretamente leso il diritto di difesa.
- La semplice indicazione di un credito IVA nella dichiarazione dell'anno successivo non prova necessariamente l'esistenza del credito: il giudice deve verificare la dichiarazione dell'anno di maturazione e gli elementi contabili sottostanti.
- La mancata dichiarazione annuale del credito non esclude sempre il diritto alla detrazione: il contribuente può ottenerne il riconoscimento se dimostra i requisiti sostanziali dell'operazione e il rispetto dei termini per far valere l'eccedenza.
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