Cassazione Penale, Sentenza n. 39206/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ben Hfayed impugna per violazione dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90 sostenendo che la sua affermazione di responsabilità per il capo relativo alla cessione di stupefacenti 'non convince'. Bahida Siham impugna per violazione dell'art. 29 c.p., lamentando che, nonostante la riduzione della pena a seguito dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., la Corte non ha eliminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di Ben Hfayed è stato ritenuto inammissibile perché il motivo dedotto (contestazione della responsabilità) era stato oggetto di rinuncia in appello e quindi non devoluto al grado di legittimità. Il ricorso di Bahida Siham è stato ritenuto manifestamente infondato: la riduzione della pena inflitta nel presente giudizio (da sei a quattro mesi) non incide sulla pena accessoria già applicata con sentenza divenuta definitiva (relativa a una sanzione superiore a tre anni di reclusione) e il giudice che determini l'aumento per continuazione non può riesaminare l'applicabilità della pena accessoria già decisa con giudicato. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Accordo tra le parti che ha portato alla parziale riforma e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio; utilizzato come base per la riduzione concordata della pena in appello.
art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90
Norma relativa alle sanzioni per la cessione di sostanze stupefacenti; invocata dal ricorrente per contestare la fondatezza della condanna, ma il motivo è stato escluso per rinuncia in appello.
art. 29 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancata eliminazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in seguito alla riduzione della pena, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché l'accessorio era stato già applicato con sentenza definitiva collegata a pena superiore a tre anni.
Giurisprudenza: Sez.1 n.3744/1992 e Sez.6 n.1190/2021
Principio consolidato secondo cui il giudice che, valutando la continuazione con fatti già definiti, modifica la pena non può rimettere in discussione l'applicabilità di una pena accessoria già stabilita con giudicato.
Massime di principio
- La rinuncia espressa in appello a specifici motivi comporta che tali questioni non siano più devolute al giudizio di legittimità: non sarà possibile sollevare tali censure in Cassazione.
- Un accordo ex art. 599-bis c.p.p. può ridurre la pena, ma non incide automaticamente su pene accessorie applicate da sentenze divenute definitive relative a fatti diversi o a decisioni coperte da giudicato.
- Quando una pena accessoria è stata applicata in una sentenza definitiva (per esempio in relazione a una pena superiore ai tre anni), una successiva modifica limitata della pena per continuazione non consente al giudice successivo di revocare quella accessoria: per contestarla occorre impugnare la decisione originaria o dimostrare l'erronea applicazione dell'accessorio in quella sede.
- In casi analoghi, il difensore deve verificare tempestivamente quali profili sono effettivamente devoluti al grado successivo prima di accettare accordi o dichiarare rinunce, e deve specificare chiaramente se si intende concorrere alla conservazione o all'eliminazione di pene accessorie.
- Se l'obiettivo è ottenere la rimozione di una pena accessoria, è necessario valutare la sede corretta e il timing per sollevare la questione: spesso non basta la semplice riduzione della pena in un procedimento successivo.
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