Cassazione Penale, Ordinanza n. 29761/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata, che aveva ritenuto integrato il reato contestato, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina un unico motivo di ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17/09/2024. Dal testo emerge che il ricorso non svolge una critica analitica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, la censura è ritenuta manifestamente infondata perché la motivazione della sentenza di appello è descritta come lineare e logica nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato, ossia la resistenza a pubblico ufficiale.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma solo per affermare che la motivazione della sentenza di appello riteneva integrati gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti in modo critico e analitico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Quando la motivazione della sentenza di merito è lineare e логicamente coerente nel ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato, una censura meramente assertiva o non specificamente argomentata è destinata a essere dichiarata infondata e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29742/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29743/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29747/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29748/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29749/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_penale · 27 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 29750/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →