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Sentenza

Sentenza n. 6255/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo, non essendo più richiesta una pronuncia sul merito dopo la dichiarazione della parte appellante. Le spese di lite sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1138/2023, che aveva respinto il ricorso contro lo schema di convenzione sanitaria con computo della quota sanitaria al lordo dell’IVA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa, che gestisce strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate, aveva impugnato davanti al TAR Toscana lo schema di convenzione predisposto dall’Azienda USL Toscana Sud-Est, nella parte in cui la quota sanitaria veniva computata, diversamente dal passato, al lordo dell’IVA, nonché gli atti presupposti. Il TAR aveva respinto il ricorso con sentenza n. 1138/2023. La cooperativa ha proposto appello deducendo plurime illegittimità della sentenza e degli atti contestati. Nel corso del giudizio d’appello, con memoria depositata il 23 giugno 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, richiamando i recenti orientamenti del Consiglio di Stato e l’esigenza di non aggravare l’amministrazione della giustizia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice in relazione alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso o dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente o appellante, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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