Sentenza n. 2359/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori previsti dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva. Il ricorso è stato notificato e depositato nei termini; è stata inoltre documentata la rituale notificazione al Ministero ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, non costituito, non ha contestato il titolo esecutivo né ha provato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a., del termine di deposito applicabile ai giudizi camerali e degli adempimenti previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione né dimostrato il pagamento; secondo il principio dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, ritenendosi applicabile per analogia la disciplina relativa alle condanne al pagamento di somme di denaro e considerando l’attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dall’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il TAR ha verificato la rituale notificazione al Ministero resistente quale condizione prevista per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto, spettava al Ministero dimostrare l’avvenuto pagamento.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Individua la misura degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal titolo esecutivo.
art. 22 l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo giudiziale quale disposizione applicabile agli accessori dovuti.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina sull’assenza di compenso del commissario nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie spettanti sulle spese di lite.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, se l’Amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo né dimostra l’avvenuto pagamento, deve essere accertato l’inadempimento e ordinata l’esecuzione del giudicato.
- In applicazione dell’art. 2697 c.c., l’Amministrazione che intenda opporre l’estinzione, la modificazione o l’impossibilità dell’obbligazione risultante dal giudicato deve provare il relativo fatto impeditivo, modificativo o estintivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e disporre contestualmente, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, l’incarico può essere considerato ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comportare un compenso autonomo; tale disciplina può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.
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