Cassazione Civile, Ordinanza n. 35831/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo indicato in dichiarazione da una società per l’anno d’imposta 2008, con conseguente notifica di un atto di recupero. La società impugnava l’atto e, nelle more, versava un terzo della somma richiesta. Successivamente l’Agenzia notificava una cartella di pagamento per l’intero importo contestato, che la contribuente impugnava deducendone l’illegittimità. La CTP respingeva, mentre la CTR accoglieva l’appello della società e annullava la cartella, ritenendo non applicabile alla fattispecie la riscossione integrale e richiamando la disciplina dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 15 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 27 d.l. n. 185/2008: sosteneva che la CTR aveva erroneamente equiparato l’atto di recupero al diverso avviso di accertamento e, di conseguenza, applicato l’iscrizione frazionata, mentre per l’atto di recupero sarebbe stata legittima l’iscrizione integrale del credito. La Corte rileva che l’art. 27 d.l. n. 185/2008 non era applicabile ratione temporis, ma richiama il consolidato orientamento per cui l’art. 15 d.P.R. n. 602/1973 si interpreta estensivamente e si applica anche agli avvisi di recupero di crediti d’imposta, con iscrizione provvisoria solo per metà delle somme accertate non definitive.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso solo nei limiti della questione della legittimità della riscossione integrale: afferma che l’Agenzia aveva diritto a procedere all’iscrizione a ruolo provvisoria, ma in base all’art. 15 d.P.R. n. 602/1973, vigente ratione temporis, la somma esigibile in pendenza del giudizio era solo la metà e non l’intero importo. Per questo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione/Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio enunciato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato per dedurre la violazione di norme di diritto quale vizio denunciabile in cassazione.
artt. 15 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973
l’art. 15, nella formulazione applicabile ratione temporis, disciplina l’iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte non definitive per la metà degli importi accertati; la Corte ne afferma l’applicabilità estensiva anche alla riscossione degli avvisi di recupero di crediti d’imposta.
art. 27 d.l. n. 185/2008
non è applicabile alla fattispecie perché entrato in vigore successivamente ai fatti di causa; la Corte non fonda su tale norma la decisione.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 15
"le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi ... sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli ... per la metà degli ammontari"
la disposizione esprime il principio della gradualità dell’iscrizione a ruolo e consente la riscossione anticipata solo parziale delle somme contestate in pendenza di giudizio.
Massime di principio
- La disciplina dell’iscrizione provvisoria a ruolo prevista per gli accertamenti d’imposta si applica, in via estensiva, anche agli avvisi di recupero di crediti d’imposta, quando essi incidano sulla determinazione della somma concretamente dovuta dal contribuente.
- In pendenza di giudizio, quando la legge prevede la riscossione provvisoria frazionata, l’Amministrazione non può pretendere l’intero importo contestato, ma solo la quota consentita dalla norma vigente ratione temporis.
- La qualificazione dell’atto impositivo o di recupero non dipende dal solo nomen iuris, ma dalla funzione sostanziale del provvedimento e dalla disciplina legale applicabile alla riscossione.
- Se una norma sopravvenuta disciplina espressamente la riscossione di una specifica categoria di atti, essa non si applica ai fatti anteriori, restando ferma la disciplina previgente.
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