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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23813/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cusmà è stato condannato per bancarotta fraudolenta per distrazione per aver restituito al socio Antonino Ballato, tra il 16 marzo e il 26 aprile 2014, la somma di circa €13.000 in violazione dell'art. 2467 c.c. (postergazione dei rimborsi ai soci). In ricorso per cassazione ha contestato la qualificazione dei versamenti come "in conto capitale" (sostenendo invece che fossero mutui) e la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, di un documento (allegato 9) della relazione del curatore) che, a suo avviso, dimostrerebbe l'iscrizione in bilancio tra i debiti. Ha inoltre contestato l'accertamento del dolo, sostenendo che al momento delle restituzioni la situazione della società non rendeva prevedibile il fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per tardività alcune produzioni documentali e le conclusioni presentate tardivamente. Sul merito ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha qualificato i versamenti del socio come apporti in conto capitale e non come mutuo, valorizzando le prove istruttorie e la comune intenzione delle parti ricostruita sul concreto svolgimento degli atti. Ha confermato che il rimborso, effettuato in un periodo di accertate difficoltà economiche e a breve distanza dalla dichiarazione di fallimento, ha violato l'art. 2467 c.c. e integra la bancarotta fraudolenta per distrazione; ha altresì ritenuto provata la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'amministratore. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e Cusmà condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616, comma 1).

Norme richiamate

  • art. 2467 cod. civ.

    "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori"

    La Corte ha ritenuto che i rimborsi a titolo di restituzione di versamenti in conto capitale, compiuti in prossimità del fallimento, violano l'art. 2467 c.c. (postergazione) e possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; la natura del versamento si valuta sulla base della comune intenzione delle parti e della concreta esecuzione.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 33, relazione del curatore)

    La relazione e gli allegati del curatore fallimentare costituiscono acquisizioni istruttorie rilevanti; la Corte d'appello ha esaminato l'allegato indicato e lo ha valutato insieme alle altre prove per la qualificazione del versamento.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il termine di quindici giorni prima dell'udienza per proporre memorie e motivi nuovi nei ricorsi presentati dopo il 30/06/2024, dichiarando inammissibili per tardività le produzioni documentali e le conclusioni depositate oltre tale termine.

  • art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Riferimento alla presunzione fiscale secondo cui le somme versate dai soci si considerano mutate se dai bilanci non risulta diversamente; la Corte ha però ribadito che le scritture contabili non vincolano se contraddette da un convincente quadro probatorio sul reale intent o delle parti.

  • art. 616 cod. proc. pen. (comma 1)

    Richiamato quale norma che regola l'onere delle spese processuali a carico della parte soccombente; la condanna alle spese è stata disposta in favore della parte resistente.

Massime di principio

  • La distinzione tra versamenti in conto capitale e versamenti a titolo di mutuo si basa primariamente sulla comune intenzione delle parti e sul modo concreto in cui il rapporto è stato attuato; le annotazioni di bilancio sono solo un elemento, non vincolante se contraddetto da fatti.
  • Il rimborso di apporti in conto capitale effettuato in prossimità del fallimento può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione perché viola la regola di postergazione prevista dall'art. 2467 c.c.
  • La qualificazione del versamento deve essere valutata rispetto al momento del conferimento (e delle concrete modalità), non prendendo come momento decisivo il successivo rimborso.
  • La prova della consapevolezza dello stato di insolvenza (dolo) può desumersi da elementi oggettivi come la cronologia delle difficoltà economiche e la vicinanza temporale tra le restituzioni e la dichiarazione di fallimento.
  • Documenti prodotti tardivamente in cassazione (oltre i termini di legge) sono generalmente inammissibili; è essenziale rispettare i termini processuali per l'allegazione di prue e memorie.
  • In situazioni analoghe, per difendersi è utile documentare chiaramente la natura del versamento (contratti di mutuo, piani di rimborso, delibere sociali, registrazione con termini e interessi) e dimostrare l'assenza di prevedibilità del fallimento al momento della restituzione.
  • Per l'operatore: evitare rimborsi a soci quando la società mostra segnali di difficoltà; se necessari, formalizzare la tipologia dell'operazione e, se possibile, ottenere garanzie o autorizzazioni che attestino la liceità dell'operazione rispetto ai creditori.

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