Cassazione Penale, Sentenza n. 51715/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli avvocati degli imputati hanno contestato la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria e, in seguito, il GUP ha disposto la rimessione alla Corte di cassazione ex art. 24‑bis cod. proc. pen. per decidere la questione. La Corte di cassazione ha rilevato che l'ordinanza di rimessione era generica e carente: il GUP non ha effettuato la preliminare delibazione di "non manifesta infondatezza" della questione né ha motivato analiticamente le ragioni per cui la questione non potesse essere risolta con gli ordinari strumenti; ha altresì omesso una motivata selezione degli atti necessari alla decisione. Pertanto la rimessione non soddisfaceva i requisiti di autosufficienza e specificità richiesti dalla disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 e dall'art. 24‑bis, e si è ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la rimessione pregiudiziale della questione di competenza per genericità dell'ordinanza di rimessione. Ha richiamato l'obbligo del giudice del merito di compiere un preliminare vaglio di non manifesta infondatezza e di selezionare gli atti rilevanti da trasmettere; ha quindi inviato gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 24‑bis, comma 4, cod. proc. pen. La questione di competenza territoriale resta quindi pendente davanti al giudice del merito (GUP) da decidere con gli ordinari mezzi procedurali.
Norme richiamate
art. 24‑bis cod. proc. pen.
La disciplina del rinvio pregiudiziale consente la rimessione alla Corte di cassazione ma in via discrezionale; per essere ammissibile l'atto di rimessione deve essere motivato, contenere la preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione e indicare gli atti selezionati da trasmettere
artt. 30‑32 cod. proc. pen. (conflitti di giurisdizione e competenza)
La disciplina del rinvio pregiudiziale è costruita sul modello dei conflitti di giurisdizione/competenza: la trasmissione immediata degli atti alla Corte è ammessa solo se è astrattamente configurabile una situazione di conflitto in cui due o più giudici contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (relazione illustrativa)
La riforma ha introdotto il rimando pregiudiziale basandolo sui criteri dei conflitti di competenza; la rimessione non può essere meramente delegata alla Corte di cassazione ma richiede un provvedimento del giudice del merito autosufficiente e motivato
Giurisprudenza indicata (Sez.1, n. 20612 del 12/04/2023; Sez.5, n. 43304 del 07/07/2023; Sez.6, n. 40715 del 15/09/2023)
La Corte ha richiamato precedenti orientamenti secondo cui il giudice che rinvia deve motivare la non manifesta infondatezza e operare una motivata selezione degli atti: non è sufficiente la sola affermazione della "complessità" del procedimento
Massime di principio
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24‑bis è discrezionale ma vincolato: il giudice del merito deve compiere una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della questione di competenza prima di rimandare
- La motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere specifica e autosufficiente: va esposta l'analisi delle questioni sollevate, le ragioni per cui non sono risolvibili con gli strumenti ordinari e la selezione degli atti necessari alla decisione della Cassazione
- La trasmissione immediata degli atti alla Corte è ammessa solo in presenza di una concreta e astratta configurabilità di un conflitto di giudici (art. 30 cod. proc. pen.); non ogni difficoltà interpretativa legittima la rimessione
- Se l'ordinanza di rimessione è generica o carente, la Corte dichiara l'inammissibilità: le questioni di competenza rimangono allora al giudice del merito per essere decise con i mezzi ordinari
- Per le parti: chi solleva eccezioni di incompetenza dovrebbe fornire argomentazione e dati concreti per rendere plausibile la non manifesta infondatezza; per il giudice: la sola affermazione di complessità non basta a giustificare la rimessione
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