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Sentenza

Sentenza n. 2068/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 505/2024 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202504379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta del docente per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 505/2024 del Tribunale di Pavia, notificata al Ministero il 6 aprile 2025 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della carta del docente, mediante accredito sul borsellino elettronico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Pavia, rilevando che la spettanza degli importi risultava documentata e che l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricato di intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e di provvedere entro i successivi 60 giorni alla determinazione dell'importo residuo e agli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando il giudicato riconosce al privato una somma determinata o determinabile e l'Amministrazione non deduce né dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comportano il riconoscimento di uno specifico compenso quando rientrano nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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