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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20157 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore. Con un unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente considerato la regolarità e attendibilità delle scritture contabili, le difficoltà finanziarie dell'impresa e le peculiarità dell'attività di ristorazione. La Corte ha ritenuto che tali doglianze esprimessero soltanto un dissenso sulla valutazione dei fatti, senza individuare specifiche omissioni, contraddizioni o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, limitatamente all'annualità definita dal contribuente mediante la procedura prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12; per tale annualità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha compensato le spese. Per l'altra annualità ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il motivo relativo alla motivazione sugli studi di settore, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La definizione dell'annualità mediante la procedura prevista dalla norma ha determinato la cessazione della materia del contendere per quella specifica parte della controversia.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8

    Richiamata dal D.L. n. 98 del 2011, disciplina gli effetti processuali della definizione della lite, comportando l'estinzione del giudizio quando viene meno la materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    È stato applicato per disporre la compensazione delle spese relativamente all'annualità oggetto di definizione e conseguente cessazione della materia del contendere.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Consente di denunciare in cassazione i vizi della motivazione nei limiti previsti dalla legge; non permette però di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis

    La censura motivazionale deve individuare specifiche omissioni, illogicità o contraddizioni decisive. Un generico dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale del giudice d'appello è insufficiente.

Massime di principio

  • Gli studi di settore possono costituire una presunzione relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria; il contribuente può contrastarli fornendo giustificazioni concrete, specifiche e documentate, idonee a dimostrare che il risultato parametrico non rappresenta la reale situazione dell'impresa.
  • La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non rivaluta le scritture contabili, le difficoltà economiche o le caratteristiche dell'attività, salvo che il giudice di merito abbia omesso fatti decisivi oppure motivato in modo manifestamente illogico o contraddittorio.
  • Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione quale fatto decisivo sia stato omesso o quale passaggio della motivazione sia logicamente incompatibile; l'elencazione delle circostanze favorevoli al contribuente e il semplice dissenso dalla valutazione dei giudici non sono sufficienti.
  • Se una controversia tributaria viene definita mediante una procedura di condono o definizione agevolata, per l'annualità interessata il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio delle decisioni precedenti e possibile compensazione delle spese.
  • La definizione agevolata di una sola annualità produce effetti limitati a quella annualità: le altre annualità restano oggetto di giudizio e devono essere valutate autonomamente.

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