Cassazione Civile, Ordinanza n. 33775/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale al pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritta la richiesta contributiva, assumendo come dies a quo la scadenza originaria del 16 giugno 2010 e, quindi, ritenendo maturata la prescrizione quando l'ente aveva inviato la richiesta di pagamento il 1° luglio 2015. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 421 c.p.c., in relazione alla normativa sul versamento dei contributi collegati alla dichiarazione dei redditi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010 disposto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche assoggettabili agli studi di settore. Secondo il ricorrente, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza effettivamente prorogata del versamento e non da quella ordinaria del 16 giugno 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati; poiché nel caso concreto il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, la Corte d'appello ha errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali, ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel motivo come norma processuale, ma la decisione si concentra sulla decorrenza della prescrizione e sulla rilevanza della disciplina del termine di versamento.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ... entro il 16 giugno 2010 ... debbano effettuare i versamenti entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione
Il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010 si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che rientrano nelle condizioni previste dalla disposizione.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Individua il regime della Gestione separata cui sono dovuti i contributi oggetto della controversia.
art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Norma richiamata nel ricorso in relazione al quadro regolatorio della contribuzione, senza decisivo rilievo autonomo nella motivazione finale.
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Il termine di versamento dei contributi segue quello previsto per i versamenti collegati alla dichiarazione dei redditi, sicché l'eventuale proroga di tali termini incide anche sulla decorrenza della prescrizione.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155
dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dalla scadenza del termine di versamento, non dalla mera produzione del reddito o dalla dichiarazione fiscale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato, non dalla data della dichiarazione dei redditi, che è mero adempimento dichiarativo e non presupposto del credito contributivo.
- Quando una disposizione generale proroga il termine di versamento per i contribuenti che esercitano determinate attività economiche, tale proroga rileva anche ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi collegati a quei versamenti.
- Il giudice, nel decidere sulla decorrenza della prescrizione, deve applicare la disciplina legale del termine di pagamento effettivamente vigente, senza limitarsi alle allegazioni delle parti.
- Se il termine di versamento è differito senza maggiorazione, la prescrizione non può essere ancorata alla scadenza originaria; la scadenza prorogata costituisce il dies a quo rilevante.
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