Cassazione Civile, Ordinanza n. 10352/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, dal 1987 al 2014, di contratti a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice addetta ai lavori idraulico-forestali e l'amministrazione regionale siciliana. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti e aveva riconosciuto un risarcimento del danno, escludendo la conversione, ma aveva poi dichiarato inammissibile/decaduta la domanda della lavoratrice per tardiva impugnazione dei contratti, applicando il regime decadenziale dell'art. 32 l. n. 183/2010 anche all'azione fondata sull'abusiva reiterazione e sul superamento del limite complessivo di 36 mesi. Con il primo motivo di ricorso la lavoratrice ha sostenuto che la decadenza di cui all'art. 32 non sarebbe applicabile alla fattispecie, perché non si trattava di impugnare la nullità del singolo termine, bensì di far valere il superamento del limite dei 36 mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, azione che a suo dire sarebbe soggetta al solo termine ordinario di prescrizione; ha inoltre contestato l'idea che si dovessero impugnare i singoli contratti e ha affermato che la domanda di indennità risarcitoria ex art. 32 era una domanda autonoma e non impugnatoria. Con il secondo motivo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite, ritenendola eccessiva e non adeguatamente calibrata sulla complessità della causa e sulle condizioni economiche della lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il termine decadenziale di cui all'art. 32 l. n. 183/2010 si applica anche all'azione promossa per far accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e il superamento del limite dei 36 mesi; in tali casi il termine decorre dall'ultimo contratto della sequenza, poiché la precedente successione contrattuale rileva come dato fattuale che integra l'abuso e assume rilievo proprio in occasione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. Ha inoltre precisato che la ragione della disciplina è quella di assicurare certezza alle situazioni giuridiche e che non vi è motivo di distinguere tra violazioni ascritte agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 e quelle riconducibili agli artt. 3 e 5 del medesimo decreto. Quanto al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'accertamento di fatto della Corte territoriale circa la tardività dell'impugnazione anche rispetto all'ultimo contratto, cessato il 10 novembre 2014, non era stato specificamente censurato, sicché la declaratoria di inammissibilità della domanda restava ferma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduceva la violazione dei minimi tariffari né articolava specificamente gli errori di liquidazione delle spese, limitandosi a contestare in modo generico l'importo complessivo. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 31 l. n. 183/2010
Richiamato nel motivo di ricorso come norma invocata dalla ricorrente, ma la Corte decide la questione principalmente sulla disciplina decadenziale dell'art. 32.
art. 32 l. n. 183/2010
Il termine di decadenza si applica anche all'azione di accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e decorre dall'ultimo contratto della sequenza; la ratio è la certezza delle situazioni giuridiche.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della censura, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dell'interpretazione della disciplina decadenziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato nel primo motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Norma invocata per la censura sulle spese, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente alla Corte di integrare o correggere la motivazione conforme a diritto nel dispositivo.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
La Corte afferma che il suo richiamo non esclude l'applicazione della decadenza ex art. 32 anche ai casi di superamento del limite dei 36 mesi per reiterazione di contratti.
artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001
Il rinvio contenuto nell'art. 32 individua l'oggetto dell'azione di nullità del termine e della proroga, non delimita i soli vizi deducibili ai fini della decadenza.
art. 3 d.lgs. n. 368/2001
La Corte esclude che l'assenza di un richiamo espresso a tale disposizione impedisca l'applicazione della decadenza alle violazioni che essa disciplina.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
È richiamato per ribadire che il contratto a termine non può superare complessivamente 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.
art. 6 l. n. 604/1966
Norma di rinvio cui l'art. 32 estende il regime decadenziale per l'impugnazione del contratto a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 142
Richiamato per indicare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per l'amministrazione regionale siciliana.
Massime di principio
- Nel sistema dei contratti a termine, la decadenza per l'impugnazione non riguarda soltanto la contestazione della nullità del singolo termine apposto al contratto o della sua proroga, ma si estende anche all'azione con cui il lavoratore faccia valere l'abusiva reiterazione dei rapporti e il superamento del limite massimo di durata complessiva.
- Quando l'abuso deriva da una sequenza di contratti a termine, il termine decadenziale decorre dall'ultimo contratto della serie, poiché i contratti precedenti rilevano come presupposto fattuale dell'abusiva reiterazione e acquistano rilievo giuridico in occasione dell'impugnazione dell'ultimo rapporto.
- Il richiamo normativo ai contratti stipulati ai sensi di specifici articoli della disciplina del lavoro a termine serve a individuare il tipo di atto impugnabile, non a restringere l'applicazione della decadenza alle sole violazioni espressamente nominate dalla norma.
- La disciplina decadenziale nei contratti a termine è sorretta dall'esigenza di assicurare certezza e stabilizzazione alle situazioni giuridiche, per cui non è coerente escluderne l'operatività in fattispecie sostanzialmente analoghe solo perché fondate su disposizioni non richiamate espressamente.
- In sede di ricorso per cassazione sulla liquidazione delle spese, la censura è ammissibile solo se deduce specificamente la violazione dei minimi o massimi tariffari o l'errore nelle singole voci liquidate; contestazioni generiche sull'eccessività dell'importo sono inammissibili.
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