Cassazione Penale, Sentenza n. 1329/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/09/2023 con cui il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro di merce recante marchi ritenuti contraffatti. Il ricorrente, tramite difensori, ha dedotto: carenza/insufficiente motivazione del decreto del PM (art. 253 c.p.p.), mancata indicazione di specifiche esigenze probatorie e assenza di fumus commissi delicti (art. 354 c.p.p.), violazione del diritto al lavoro per l'impossibilità di operare a causa del sequestro (art. 4 Cost.), violazione dell'art. 362 c.p.p. e mancata valutazione delle prove con richiamo alla possibile buona fede e all'ipotesi di incauto acquisto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse adeguatamente motivata: vi era fumus per i reati contestati (artt. 474 e 648 c.p.) e il decreto del PM indicava la necessità di indagini tecniche sui beni per accertare la contraffazione, in conformità alla giurisprudenza (Sez. U, Botticelli). Il Collegio ha inoltre precisato che il riesame sul sequestro probatorio è limitato al sindacato di legittimità (violazione di legge, mancanza o apparente motivazione) e non a un giudizio di merito. Ha escluso la fondatezza dell'eccezione costituzionale sul diritto al lavoro quando l'attività si svolge con beni sospetti di essere provento di reato. Conseguentemente ha confermato l'esito negativo del riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Norma penale richiamata per il tipo di reato connesso alla contraffazione dei marchi; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus rispetto alla merce sequestrata.
art. 648 cod. pen.
Norma penale sulla ricettazione, richiamata come possibile configurazione del reato; il Tribunale ha ritenuto che dagli elementi emergesse compatibilità con il fumus di tale reato, non potendosi richiedere la prova definitiva dell'elemento soggettivo in sede di riesame.
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione del decreto del PM; la Corte ha rilevato che il decreto e l'ordinanza di riesame contenevano una motivazione, seppure concisa, idonea a giustificare la convalida e l'esigenza di indagini tecniche.
art. 354 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in ordine all'assenza di esigenze probatorie specifiche; la Corte ha ritenuto che il decreto riportasse le esigenze investigative necessarie e che il quesito si risolvesse nel quadro del fumus e della finalità probatoria del sequestro.
art. 362 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie procedurali; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione applicabile alla fattispecie, perché il ricorso conteneva censure generiche e il sequestro era giustificato per le indagini tecniche.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame relative a provvedimenti reali è limitato alla verifica della violazione di legge, in particolare alla mancanza assoluta di motivazione o alla motivazione meramente apparente.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per distinguere il sequestro preventivo (impeditivo) dal sequestro probatorio; la tutela invocata dal ricorrente (diritto al lavoro) attiene al primo tipo e non è applicabile ove il sequestro sia diretto all'acquisizione di prove su beni sospetti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione, per equità e per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Sez. U, n. 36072 del 19/03/2018 (Botticelli)
Giurisprudenza di riferimento secondo cui il decreto di convalida del sequestro probatorio deve contenere, pur se in modo conciso, la motivazione specifica della finalità investigativa perseguita; la Corte l'ha richiamata per ritenere adeguata la motivazione del decreto impugnato.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame relative a sequestri probatori è limitato alla verifica di violazioni di legge: soprattutto la mancanza totale di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente.
- Per il sequestro probatorio è sufficiente la 'astratta' configurabilità del reato (fumus commissi delicti) valutata sulla base della congruità degli elementi rappresentati, non la prova definitiva dell'elemento soggettivo.
- Il decreto di convalida del sequestro deve indicare, anche brevemente, la finalità investigativa e le esigenze probatorie che giustificano la sottrazione del bene; l'assenza di una dettagliata motivazione tecnico-giuridica può essere superata se risulta chiara la necessità di accertamenti tecnici.
- La tutela del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non impedisce il sequestro di beni che risultano o sono sospettati di essere provento di reato o finalizzati alla commissione di reati: la dimensione costituzionale non prevale se il sequestro è strumentale all'acquisizione di prove.
- Motivi generici e formulazioni non specifiche circa la carenza di motivazione o la mancata valutazione delle prove espongono il ricorrente a declaratorie di inammissibilità; le censure devono essere puntuali e dimostrare la concreta violazione di legge o palese illogicità della motivazione.
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