Sentenza n. 55/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione del beneficio economico annuale tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 14 febbraio 2024, notificata al Ministero l'11 maggio 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 7 luglio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, nel rispetto dei vincoli di legge. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'inadempimento risultava adeguatamente documentato e non era stato contestato dal Ministero costituito in giudizio. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza civile, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla Carta elettronica, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell'ordinare l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti obblighi di pagamento; il TAR ne ha rilevato il decorso infruttuoso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per la formazione del docente, la cui attribuzione era stata ordinata dal giudicato civile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese processuali e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- In presenza di un giudicato civile non eseguito da una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo mediante l'azione di ottemperanza, verificata la definitività della pronuncia e decorso il termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge.
- L'assenza di contestazioni dell'amministrazione, a fronte della documentazione dell'inadempimento prodotta dal ricorrente, consente di ritenere accertata l'inottemperanza e di adottare l'ordine di esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività da eseguire; quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della relativa spesa, può essere esclusa la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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