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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18933/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'appello avverso la custodia cautelare in carcere, articolando due censure principali: (I) la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni per le ipotesi di truffa, perché la pena edittale delle truffe non rientrerebbe nei limiti dell'art. 266 c.p.p.; (II) l'asserita insussistenza del reato associativo, sia per la riferibilità delle condotte a un arco temporale ristretto (tra l'1/8 e il 19/2/2021), sia in ragione di precedenti valutazioni del medesimo Tribunale che avevano portato all'annullamento dell'ordinanza custodiale per altro coindagato (Agnino Giuseppe).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. In merito al primo motivo, ha ritenuto che le intercettazioni siano state usate come uno dei molteplici elementi di prova (tabulati, celle, schede alberghiere, sommarie informazioni testimoniali, denunce e verbali di identificazione fotografica) e che la mutata qualificazione giuridica dei fatti rispetto all'ipotesi investigativa iniziale non comporti automaticamente l'inutilizzabilità delle captazioni, purché i presupposti per autorizzarle sussistessero al momento della autorizzazione. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di reato associativo, ritenendo che l'affectio societatis possa desumersi anche da un arco temporale breve se gli elementi raccolti indicano un sistema organizzato, professionalità operativa e una programmazione comune. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'adozione degli adempimenti di comunicazione previsti (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; qui il ricorso era avverso l'ordinanza ex art. 310 e la Corte ne ha verificato la legittimità limitandosi al sindacato di diritto e ragionevolezza della motivazione

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione per delinquere; la Corte ha ritenuto che dagli elementi acquisiti emergano gravi indizi circa l'esistenza di un vincolo associativo e della "affectio societatis" anche in un arco temporale limitato

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sul traffico di stupefacenti citata come oggetto di provvisoria contestazione a carico del ricorrente; utilizzata nel quadro delle esigenze cautelari

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Fissa i limiti di utilizzabilità delle intercettazioni rispetto alla fattispecie per la quale sono state autorizzate; la Corte ha ricordato che la mutata qualificazione del fatto non rende automaticamente inutilizzabili le captazioni se i presupposti per l'autorizzazione esistevano

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato come ipotesi inizialmente prospettata dagli inquirenti; la corte osserva che la successiva diversa qualificazione non invalida le intercettazioni se legittimamente autorizzate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione a seguito della decisione; la Cancelleria è stata incaricata delle comunicazioni previste

Massime di principio

  • Le intercettazioni rimangono utilizzabili anche se la qualificazione giuridica del fatto muta successivamente, purché i presupposti per autorizzarle sussistessero al momento dell'autorizzazione
  • L'esito delle intercettazioni costituisce un elemento probatorio tra altri (tabulati, celle, documentazione alberghiera, dichiarazioni di persone informate sui fatti, denunce, identificazioni fotografiche) e non può essere isolato quando la decisione motivi la sussistenza di plurimi indizi convergenti
  • Per la configurabilità dell'associazione per delinquere non è determinante la durata prolungata dell'attività criminale: anche un periodo di osservazione breve può essere sufficiente se emergono elementi che dimostrino un sistema stabile, professionalità operativa e una programmazione condivisa (affectio societatis)
  • La Corte di legittimità non riforma valutazioni di merito ben motivate; il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione
  • La mera pronuncia favorevole a un coindagato (es. annullamento di misura per altro soggetto) non inficia automaticamente le misure disposte per altri, se per questi ultimi permangono gravi indizi fondati su elementi diversi o ulteriori
  • Chi impugna l'utilizzabilità delle intercettazioni deve allegare e dimostrare che al momento dell'autorizzazione mancavano i presupposti di legge; l'asserzione generica non è sufficiente per ottenere la pronuncia di inutilizzabilità

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