Sentenza n. 841/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 238/2024, depositata e resa pubblica il 15.01.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 7689/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 238/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza non è stata impugnata, è stata notificata al Ministero il 7 maggio 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha eseguito il giudicato né erogato quanto dovuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, abbia immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata negli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo legittima, nel caso concreto, la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudicato del giudice ordinario che riconosce a un privato una prestazione dovuta dalla pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dalla decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire entro un termine il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, anche tardivamente; l'adempimento dell'Amministrazione può quindi intervenire prima dell'insediamento o dell'attività commissariale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
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