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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-600/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2025. — Royal Football Club Seraing contro Fédération internationale de football association (FIFA) e a. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Possibilità di ricorrere all’arbitrato – Arbitrato tra privati – Arbitrato imposto – Decisione di un organo di una federazione sportiva internazionale che infligge una sanzione – Lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da una decisione di un giudice di uno Stato terzo – Rimedio giurisdizionale contro il lodo arbitrale – Normativa nazionale che conferisce a tale lodo arbitrale autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dei terzi – Poteri e obblighi dei giudici nazionali dinanzi ai quali viene invocato il suddetto lodo arbitrale – Controllo effettivo della conformità di tale lodo arbitrale ai principi e alle disposizioni di ordine pubblico dell’Unione. — Causa C-600/23

Giurisprudenza europea62023CJ0600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte afferma che, nei casi di arbitrato sportivo imposto in pratica da una federazione internazionale, il controllo giurisdizionale del lodo deve restare effettivo rispetto all’ordine pubblico dell’Unione. Non è compatibile con l’articolo 19 TUE attribuire a un lodo TAS autorità di cosa giudicata e valore probatorio se nessun giudice di uno Stato membro ha potuto verificare previamente, in modo effettivo, la sua conformità al diritto UE. Il giudice nazionale deve poter disapplicare le norme interne che impediscano tale controllo e garantire rimedi anche cautelari.

Rinvio pregiudiziale sul limite imposto dal diritto UE al riconoscimento di autorità di cosa giudicata e valore probatorio a un lodo TAS, quando non sia stato previamente verificato da un giudice di uno Stato membro il rispetto dell’ordine pubblico dell’Unione.

La questione giuridica

Se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e con l’articolo 47 della Carta, osti a norme nazionali che attribuiscono autorità di cosa giudicata a un lodo arbitrale del TAS, confermato da un giudice di uno Stato terzo, e che gli riconoscono anche valore probatorio nei confronti dei terzi, quando quel lodo non sia stato prima sottoposto a un controllo effettivo da parte di un giudice di uno Stato membro legittimato a interrogare la Corte in via pregiudiziale.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro attribuisca autorità di cosa giudicata e, per effetto di tale autorità, valore probatorio nei confronti dei terzi a un lodo del TAS relativo a una controversia connessa all’esercizio di uno sport come attività economica nel territorio dell’Unione, se la conformità di quel lodo ai principi e alle disposizioni dell’ordine pubblico dell’Unione non sia stata previamente controllata in modo effettivo da un giudice di tale Stato membro legittimato a rivolgere questioni pregiudiziali alla Corte. In tali ipotesi, il giudice nazionale deve poter effettuare un controllo incidentale effettivo, trarne tutte le conseguenze giuridiche e, se necessario, disapplicare le norme interne ostative.

Norme richiamate

  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE
  • Articoli 24, 28 e 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile belga
  • Articoli 1719, 1720 e 1721 del codice di procedura civile belga
  • Articolo 22 della legge recante il Codice di diritto internazionale privato belga

Autorità di cosa giudicata e valore probatorio dei lodi TAS nel diritto dell’Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga in una controversia tra il Royal Football Club Seraing e FIFA, UEFA e URBSFA, connessa a sanzioni disciplinari irrogate per la conclusione di contratti ritenuti contrari al regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei giocatori. Il nodo centrale è se, in presenza di un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) confermato da un giudice svizzero, il diritto belga possa attribuirgli autorità di cosa giudicata e valore probatorio senza un previo controllo effettivo di compatibilità con l’ordine pubblico dell’Unione da parte di un giudice di uno Stato membro.

Fatti e iter della controversia

Il RFC Seraing aveva concluso con Doyen Sports Investment Ltd due contratti di cessione di diritti economici su alcuni calciatori, in un contesto che la FIFA ha qualificato come violazione degli articoli 18 bis e 18 ter del RSTG, cioè delle norme che vietano l’influenza di terzi sui club e la proprietà da parte di terzi dei diritti economici dei giocatori. La commissione disciplinare FIFA ha irrogato una multa e un divieto di registrare giocatori; la commissione di ricorso ha confermato la sanzione e il club ha poi adito il TAS, che ha respinto le censure fondate, tra l’altro, sugli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE.

Successivamente, il RFC Seraing ha impugnato il lodo davanti al Tribunal fédéral svizzero, che ha respinto il ricorso. Parallelamente, il club aveva avviato un giudizio in Belgio contro FIFA, UEFA e URBSFA chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle norme FIFA, la nullità delle disposizioni restrittive, ingiunzioni e danni. La cour d’appel de Bruxelles ha ritenuto che il lodo TAS avesse autorità di cosa giudicata tra le parti e valore probatorio nei confronti dell’URBSFA; avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.

Questioni pregiudiziali

La Cour de cassation ha chiesto se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto con l’articolo 267 TFUE e con l’articolo 47 della Carta, osti:

  • all’applicazione di norme nazionali che conferiscono autorità di cosa giudicata a un lodo arbitrale il cui controllo di conformità al diritto dell’Unione è stato effettuato solo da un giudice di uno Stato terzo, non legittimato a effettuare rinvii pregiudiziali;
  • all’applicazione di una norma che attribuisce al medesimo lodo valore probatorio nei confronti dei terzi, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, e l’articolo 47 della Carta, che consacra il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale. Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE, quale strumento essenziale per assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione.

Sul piano del diritto belga sono rilevanti gli articoli 24, 28 e 1713, paragrafo 9, del codice di procedura civile, nonché le disposizioni sul riconoscimento dei lodi arbitrali (articoli 1719, 1720 e 1721), che consentono il riconoscimento salvo contrarietà all’ordine pubblico. Nel merito della controversia vengono menzionati anche gli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE, invocati dal RFC Seraing per contestare la validità delle norme FIFA.

Ragionamento della Corte: tutela giurisdizionale effettiva e arbitrato

La Corte ribadisce che l’Unione è un’Unione di diritto e che la tutela giurisdizionale effettiva è un principio cardine, garantito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 19 TUE. Tali disposizioni non esigono sempre un rimedio diretto contro l’atto contestato, purché esistano rimedi incidentali idonei a garantire un controllo giurisdizionale effettivo e, se del caso, il rinvio pregiudiziale alla Corte.

La Corte precisa che l’arbitrato tra privati è in linea di principio ammesso nell’ordinamento dell’Unione. Tuttavia, quando il meccanismo arbitrale è, in pratica, imposto unilateralmente da un’associazione sportiva internazionale e opera nel territorio dell’Unione in controversie relative all’esercizio di un’attività economica, esso deve essere strutturato in modo da garantire la compatibilità con l’architettura giurisdizionale dell’Unione e il rispetto effettivo dell’ordine pubblico dell’Unione.

Ordine pubblico dell’Unione e controllo giurisdizionale del lodo

La Corte afferma che i lodi emessi in tale contesto devono poter essere sottoposti a un controllo giurisdizionale idoneo ad assicurare la tutela garantita dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 19 TUE. Tale controllo può essere limitato, in ragione della scelta arbitrale, ma deve in ogni caso consentire al giudice nazionale di verificare se il lodo sia compatibile con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione.

Tra tali principi e disposizioni rientrano, nel caso di specie, gli articoli 45, 56, 63, 101 e 102 TFUE. Il controllo deve quindi poter riguardare non solo l’esistenza di una violazione, ma anche l’interpretazione delle norme UE rilevanti, le conseguenze giuridiche da trarne e, se del caso, la qualificazione dei fatti alla luce di tali norme.

Poteri del giudice nazionale

La Corte sottolinea che il giudice nazionale investito della questione deve poter trarre tutte le conseguenze giuridiche della constatazione di incompatibilità con l’ordine pubblico dell’Unione. Ciò include, se necessario, la possibilità di ordinare il risarcimento del danno e di far cessare il comportamento illecito, soprattutto in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

Inoltre, il giudice nazionale deve poter concedere provvedimenti provvisori per assicurare la piena efficacia della decisione finale. Se le norme interne impediscono tale potere, esse devono essere disapplicate in quanto ostative all’effettività dell’articolo 19 TUE.

Incompatibilità delle norme nazionali applicate al lodo TAS

La Corte ritiene che le norme nazionali che attribuiscono automaticamente autorità di cosa giudicata a un lodo TAS, nei rapporti tra le parti, e che, per effetto di tale autorità, gli conferiscono valore probatorio anche verso i terzi, siano incompatibili con il diritto UE quando il lodo non sia stato previamente sottoposto a un controllo effettivo da parte di un giudice di uno Stato membro competente a effettuare il rinvio pregiudiziale.

Secondo la Corte, l’attribuzione di autorità di cosa giudicata priva la parte interessata della possibilità di ottenere un controllo effettivo sulla compatibilità del lodo con l’ordine pubblico dell’Unione; il valore probatorio verso i terzi, essendo un corollario di tale autorità, produce il medesimo effetto preclusivo. Il giudice nazionale deve quindi disapplicare le norme interne che producano questo risultato, salvo che esse possano essere interpretate in modo conforme nel senso di non trovare applicazione in casi come quello in esame.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e con l’articolo 47 della Carta, osta a che:

  • un lodo del TAS riceva autorità di cosa giudicata nello Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia, se la sua conformità all’ordine pubblico dell’Unione non è stata previamente controllata in modo effettivo da un giudice dello Stato membro legittimato a interpellare la Corte;
  • a tale lodo sia attribuito valore probatorio, in conseguenza di detta autorità di cosa giudicata, nei rapporti tra le parti e i terzi.

La pronuncia rafforza così il sindacato dei giudici nazionali sui lodi arbitrali sportivi che incidono sull’esercizio di attività economiche nel mercato interno, evitando che l’arbitrato impedisca l’effettività dei diritti garantiti dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

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