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Sentenza

Sentenza n. 1973/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00835/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato inammissibili le domande e ritenuto prescritto il diritto alla restituzione del contributo di costruzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietarie richiedenti)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti avevano chiesto la restituzione di euro 10.112,42 versati anticipatamente quale contributo di costruzione per un permesso di costruire poi negato. In primo grado avevano proposto sia azione avverso il silenzio sia azione di accertamento del diritto alla restituzione. Il TAR aveva dichiarato inammissibili entrambe le domande e, comunque, accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune. Con appello, le interessate hanno contestato: l'asserita insussistenza dell'obbligo comunale di provvedere; l'inammissibilità dell'azione di accertamento; la decorrenza della prescrizione dal diniego del permesso anziché dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il contenzioso sul diniego; nonché l'omessa considerazione dell'efficacia interruttiva del precedente ricorso giurisdizionale. Il Comune ha riproposto l'eccezione di prescrizione e ha eccepito in compensazione il proprio controcredito per le spese di lite liquidate nei precedenti giudizi, oltre a ulteriori spese sostenute in un giudizio penale.

La decisione

Con precedente sentenza non definitiva, la Sezione aveva respinto la censura relativa all'obbligo di provvedere e aveva riqualificato la domanda di restituzione come azione di accertamento, convertendo il rito. Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto la censura sulla prescrizione. Il diritto alla restituzione non era prescritto perché il ricorso proposto contro il diniego del permesso di costruire costituiva atto interruttivo anche rispetto al diritto restitutorio, strettamente connesso al rapporto principale e al rilascio del titolo edilizio; l'effetto interruttivo si era protratto fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio. Il Collegio ha poi accolto l'eccezione di compensazione del Comune, qualificandola come mera eccezione riconvenzionale e non come domanda riconvenzionale, poiché diretta soltanto a paralizzare la pretesa senza ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale eccedenza. Sono stati compensati euro 9.595,48, corrispondenti alle spese di lite dovute per i due precedenti gradi di giudizio, trattandosi di crediti pecuniari liquidi ed esigibili. È stata invece esclusa la compensazione con euro 1.903,20 di spese del giudizio penale, poiché non era stato provato l'effettivo pagamento e la sola parcella non era sufficiente. Il Comune è stato quindi condannato a restituire la differenza tra euro 10.112,42, maggiorati degli interessi legali dalla maturazione fino al pagamento, ed euro 9.595,48, senza rivalutazione monetaria. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Il contributo di costruzione è strettamente collegato al rilascio del permesso di costruire; tale nesso fonda la connessione logico-giuridica tra l'impugnazione del diniego e il diritto alla restituzione del contributo versato.

  • art. 2945 c.c.

    L'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e si estende ai diritti strettamente connessi causalmente al rapporto dedotto.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione legale opera tra crediti reciproci aventi a oggetto somme di denaro, liquidi ed esigibili, nei limiti della prova del controcredito e dell'importo corrispondente.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La domanda proposta in forma non corretta può essere riqualificata dal giudice secondo il suo effettivo contenuto, con conseguente conversione del rito quando necessario.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia sulla restituzione del contributo di costruzione è stata trattata nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La domanda giudiziale diretta a impugnare il diniego di un permesso di costruire interrompe la prescrizione anche del diritto alla restituzione del contributo di costruzione versato in relazione a quel titolo, quando tra i due diritti sussiste uno stretto nesso causale e logico-giuridico.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio principale, anche per i diritti connessi che non siano stati azionati nello stesso processo.
  • L'eccezione con cui il resistente deduce un controcredito al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, la domanda di pagamento costituisce eccezione riconvenzionale e non domanda riconvenzionale; la condanna all'eventuale eccedenza richiede invece una specifica domanda.
  • La compensazione legale presuppone la prova di crediti reciproci liquidi ed esigibili; una pretesa fondata su spese asseritamente sostenute non può essere opposta in compensazione se non è provato l'effettivo esborso.
  • Il contributo di costruzione versato in relazione a un permesso di costruire negato deve essere restituito, con interessi legali, ma il credito restitutorio può essere compensato con controcrediti pecuniari del Comune provati e definitivamente esigibili.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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