Cassazione Civile, Ordinanza n. 36054/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il tribunale aveva prima revocato l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e rigettato la richiesta di liquidazione del compenso del difensore; poi, decidendo sull'opposizione proposta dalla parte interessata, aveva accolto l'opposizione, accertando la perdurante ammissione al beneficio e condannando l'amministrazione soccombente alle spese del giudizio di opposizione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, contestando la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, assumendo che, poiché la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'amministrazione non potesse essere condannata al pagamento diretto delle spese in favore della parte vittoriosa. La censura presupponeva però che l'ammissione al beneficio valesse anche per il giudizio di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, circostanza non specificamente dimostrata nel ricorso e non emergente dall'ordinanza impugnata, che dava conto dell'ammissione solo nel giudizio presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché il Ministero non indicava da quali atti risultasse l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel giudizio di opposizione. La Corte ha inoltre ribadito che l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 ha natura di procedimento autonomo rispetto al giudizio presupposto e che, quindi, l'ammissione al beneficio in quest'ultimo non si estende automaticamente al giudizio di opposizione. Le spese del presente giudizio di legittimità sono state compensate per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore di declaratoria di inammissibilità, condivisa dal Collegio
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
l'opposizione contro il provvedimento di revoca/rigetto o di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato è un procedimento autonomo rispetto al giudizio presupposto
artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.
le spese del procedimento di opposizione vanno regolate secondo le regole ordinarie della soccombenza, non in base all'estensione automatica del patrocinio del giudizio presupposto
D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale testo normativo che disciplina il patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- L'opposizione proposta avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato costituisce un procedimento autonomo e distinto rispetto al giudizio presupposto; perciò l'ammissione al beneficio in quel giudizio non si estende automaticamente al procedimento oppositivo.
- Chi impugna la regolazione delle spese deve formulare una censura specifica e autosufficiente, indicando gli atti da cui risulta il presupposto di fatto su cui il motivo si fonda.
- In mancanza di prova che la parte sia ammessa al patrocinio anche nel giudizio di opposizione, le spese di tale procedimento restano disciplinate dalle ordinarie regole di soccombenza.
- Una doglianza sulle spese è inammissibile se si fonda su un presupposto fattuale non emergente dal provvedimento impugnato e non documentato nel ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →