Parere n. 50/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor Franco Antonio Criscione, contro il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, nonché nei confronti della signora Emily Florindo, per l’annullamento del provvedimento che ha approvato l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Regione Lazio, nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, contro alcuni atti del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disciplinato dal d.m. 13 ottobre 2022, n. 194, e in particolare contro l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la Regione Lazio, contestando la propria mancata inclusione. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 48 c.p.a., determinando la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il Consiglio di Stato è stato quindi chiamato a pronunciarsi sulla sorte del ricorso straordinario dopo l'avvenuta trasposizione.
Il parere
La Sezione ha rilevato che l'opposizione ministeriale ai sensi dell'art. 48 c.p.a. ha prodotto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, formalmente perfezionatasi con l'atto di costituzione in giudizio trasmesso dal ricorrente il 27 giugno 2025. Poiché, a seguito della trasposizione, il ricorso non può più essere esaminato nella sede straordinaria, il Consiglio di Stato ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per trasposizione, senza esaminare i motivi di merito né l'istanza cautelare.
Osservazioni
Trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'art. 48 c.p.a. ha determinato la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. L'avvenuta trasposizione comporta l'improcedibilità del ricorso straordinario, precludendo l'esame del merito e della domanda cautelare in tale sede.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 48 c.p.a.
L'opposizione dell'amministrazione resistente consente la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; una volta perfezionatasi la trasposizione, il ricorso straordinario diviene improcedibile.
d.m. 13 ottobre 2022, n. 194
È indicato quale disciplina del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici.
Massime di principio
- L'opposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 48 c.p.a., quando seguita dalla costituzione in sede giurisdizionale, determina la trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio amministrativo.
- Una volta perfezionatasi la trasposizione in sede giurisdizionale, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione e non può essere esaminato nel merito dalla sede consultiva.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a un concorso per dirigenti scolastici
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dall'elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Regione Lazio. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con una candidata indicata quale controinteressata.
Premesse e oggetto del ricorso
Il ricorrente ha impugnato alcuni atti della procedura concorsuale disciplinata dal d.m. 13 ottobre 2022, n. 194, tra cui l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, nella parte in cui non comprendeva il suo nominativo. Il ricorso era stato presentato direttamente ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 1199/1971 ed era accompagnato da un'istanza cautelare.
Opposizione dell'amministrazione e trasposizione
Il Ministero dell'istruzione e del merito ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 48 c.p.a. Il procedimento è stato quindi trasposto in sede giurisdizionale; la trasposizione risulta perfezionata mediante l'atto di costituzione in giudizio trasmesso dal ricorrente il 27 giugno 2025.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l'avvenuta trasposizione impedisca la prosecuzione del ricorso nella sede straordinaria. Di conseguenza, non sono stati esaminati né i motivi relativi alla mancata ammissione al concorso né l'istanza sospensiva.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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