Cassazione Penale, Ordinanza n. 05399/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta. I quattro motivi riguardavano: 1) il vizio di motivazione sulla sua qualità di amministratore di fatto della società fallita; 2) il vizio di motivazione sulla distrazione di somme di denaro della società fallita; 3) il vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale; 4) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa aveva già depositato memoria difensiva in cancelleria tramite PEC.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e diretti a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, senza specifica allegazione di travisamenti decisivi; il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato perché il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione è dolo generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di danneggiare i creditori; il quarto motivo è stato giudicato non consentito in cassazione e comunque infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo dalla Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
individua la bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale contestata nel fallimento della società.
art. 219 L.F.
richiamato come norma aggravatrice/di cornice sanzionatoria nel capo d'imputazione.
art. 223 L.F.
richiamato per la bancarotta fraudolenta societaria riferita all'imputato.
art. 22474 del 31/03/2016
Sezioni Unite richiamate per il principio secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede dolo generico.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre doglianze già vagliate nei gradi di merito e che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, salvo specifica deduzione di travisamenti decisivi e non opinabili delle prove.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è reato a dolo generico: basta la consapevole volontà di destinare i beni sociali a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali, senza che occorra la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza o dell'intento di nuocere ai creditori.
- Il motivo che contesti il diniego delle attenuanti generiche è infondato quando la decisione di merito dia conto, con motivazione congrua, degli elementi valorizzati per escludere la meritevolezza del beneficio, come la rilevanza della distrazione patrimoniale e la complessiva gravità della condotta.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito sulla gravità del fatto o sulla rilevanza degli elementi fattuali se la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità.
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