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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2001, contestando redditi da lavoro autonomo non dichiarati sulla base di accessi presso l’ambulatorio e di indagini bancarie. Il contribuente sosteneva di essere un lavoratore dipendente e che l’attività intramuraria fosse assimilabile al lavoro dipendente, senza esercitare un’autonoma attività professionale e senza essere quindi obbligato alla tenuta delle scritture contabili. L’Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, deducendo, da un lato, un vizio di motivazione e, dall’altro, la violazione della disciplina sulle indagini bancarie, sostenendo anche l’applicabilità retroattiva della modifica dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva il necessario momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. per le censure relative alla motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché non impugnava l’autonoma ragione decisiva della sentenza regionale, ossia l’assenza di prova dell’esercizio di un’attività professionale autonoma e, conseguentemente, dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili. La Corte ha inoltre ribadito che i movimenti bancari possono concorrere alla quantificazione del reddito, ma non possono da soli dimostrare che un lavoratore dipendente eserciti un’attività autonoma. Ha richiamato anche il principio secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione relativa ai prelevamenti non è applicabile ai lavoratori autonomi e ai professionisti intellettuali, né può operare retroattivamente per equiparare attività professionale e attività d’impresa. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    La presunzione relativa ai movimenti bancari opera ai fini della determinazione del quantum debeatur, ma non è sufficiente, da sola, a individuare le condizioni che legittimano l’accertamento.

    La disponibilità di conti correnti o la presenza di versamenti bancari non dimostra automaticamente l’esercizio di un’attività professionale autonoma. Occorre prima provare, sulla base di elementi ulteriori, che il contribuente svolga un’attività produttiva di reddito diversa dal lavoro dipendente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2

    L’accertamento induttivo presuppone che il contribuente sia soggetto agli obblighi contabili previsti per l’attività d’impresa o professionale. In assenza della prova dell’esercizio di un’attività autonoma, tale metodo non può essere utilizzato nei confronti di un lavoratore dipendente.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    L’illustrazione del motivo relativo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni del vizio.

    I ricorsi per cassazione soggetti a tale disposizione devono formulare uno specifico momento di sintesi o quesito di fatto; la sua omissione comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, lettera a)

    La modifica che aveva esteso ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti bancari non può essere applicata per equiparare retroattivamente l’attività professionale all’attività d’impresa, essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte rilevante.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014

    La presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono compensi non può applicarsi ai lavoratori autonomi e ai professionisti intellettuali; essa resta riferibile, nei limiti previsti dalla legge, agli imprenditori.

Massime di principio

  • Le indagini bancarie possono fornire elementi per quantificare un reddito già legittimamente individuato, ma non possono da sole trasformare un lavoratore dipendente in lavoratore autonomo o imprenditore.
  • Prima di applicare l’accertamento induttivo o le presunzioni bancarie occorre dimostrare l’esistenza dell’attività economica autonoma e del relativo obbligo di tenuta delle scritture contabili.
  • Nel caso di un medico dipendente che svolga attività intramuraria, i compensi derivanti dall’attività istituzionale o intramuraria possono essere assimilati al reddito di lavoro dipendente quando non emergano prove concrete di un’ulteriore attività professionale autonoma.
  • L’Amministrazione deve individuare e provare elementi ulteriori rispetto ai movimenti bancari per sostenere l’esistenza di redditi professionali occultati.
  • Nel giudizio di cassazione ogni motivo deve contestare specificamente tutte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione; se una ratio decidendi non viene impugnata, la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • Le presunzioni sui prelevamenti bancari previste per gli imprenditori non possono essere automaticamente estese ai professionisti intellettuali, soprattutto per periodi anteriori alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della relativa estensione.

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